Accertamento analitico-induttivo da fatture soggettivamente inesistenti e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13425 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. Il diritto di accesso del contribuente alle informazioni sottostanti l’atto impugnato è esercitabile solo se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, sicché la sua violazione presuppone che il contribuente illustri come la tempestiva ostensione avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento. La mera regolarità formale delle scritture contabili non assolve l’onere della prova contraria gravante sul contribuente che contesti un accertamento fondato su un quadro indiziario univoco, in tema di fatture soggettivamente inesistenti.
Il Fatto
Il contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2006, recuperava a tassazione costi dedotti ed IVA detratta e determinava maggiori ricavi in riferimento a due fatture passive emesse da una ditta individuale priva di capacità operativa e ad una fattura attiva emessa nei confronti di una società. Sia la Commissione tributaria provinciale, sia la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettavano le istanze del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare un non consentito nuovo accertamento di fatto sulla adeguatezza motivazionale dell’avviso e privo di allegazione di un concreto pregiudizio alle prerogative difensive. In ogni caso, la S.C. ha ribadito che l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati nell’atto impositivo, essendo sufficiente riprodurne il contenuto essenziale, richiamando le proprie pronunce in materia.
Con riferimento al diritto di accesso alla documentazione istruttoria, la Corte ha precisato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e unionale, che tale diritto può essere esercitato solo se strumentale alla difesa: esso non è una prerogativa assoluta e la sua violazione va dimostrata indicando come l’ostensione tempestiva avrebbe potuto influenzare l’esito del giudizio.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per cumulo di censure eterogenee sotto paradigmi differenti, nonché per la preclusione della doppia conforme nella declinazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Nel merito, la Corte ha escluso che la CTR si fosse uniformata passivamente alle tesi dell’Ufficio, avendo invece criticamente condiviso le risultanze dell’avviso, fondate su un complesso di convergenti indizi: la mancanza di capacità operativa dell’emittente e la sua sistematica attività di emissione di fatture inesistenti per il primo recupero; la discrasia degli elenchi clienti/fornitori e la consegna della sola fattura, regolata in contanti, senza documentazione allegata, per il secondo.
La Corte ha infine ricordato che il potere di accertamento non è condizionato da dirette attività di verifica nei confronti del contribuente e che l’onere della prova contraria non può essere assolto mediante la regolarità formale delle scritture contabili. Manifestamente infondato è stato ritenuto anche il terzo motivo, atteso che l’erronea indicazione della norma violata non determina nullità dell’atto quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati e legittimanti la pretesa. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile e infondato, avendo la CTR espressamente affrontato il tema delle dichiarazioni di disconoscimento della fattura, pur non accordandovi rilievo in ragione delle obiettive discrasie documentali.
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Nota della Redazione
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