Accertamento effettivo della conoscenza linguistica richiesto per la traduzione del decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. 1 n. 13700 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’onere di provare l’effettiva conoscenza, da parte del destinatario, della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari in cui il provvedimento è stato tradotto grava sull’amministrazione e costituisce elemento costitutivo della facoltà di notificare l’atto in una di dette lingue. Il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, caso per caso, la sussistenza di tale conoscenza, valutando tutti gli elementi probatori del processo: la dichiarazione resa dall’interessato nel c.d. foglio-notizie di conoscere una determinata lingua non ha valore esclusivo né assorbente. La dedotta condizione di analfabetismo dell’espellendo, in quanto logicamente incompatibile con l’effettiva comprensione del contenuto e degli effetti del provvedimento tradotto in lingua veicolare, costituisce un fatto decisivo che impone al giudice un approfondimento istruttorio, anche esercitando i propri poteri di cooperazione, dovendo la garanzia linguistica essere sostanziale e non meramente formale, a tutela del giusto processo e dell’effettività della difesa.
Il Fatto
Un cittadino del Bangladesh, dichiaratosi “quasi analfabeta”, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Avellino il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo, tra i motivi, la mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui comprensibile, essendo stato l’atto redatto in inglese, lingua da lui non conosciuta. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, rilevando che l’interessato aveva dichiarato nel foglio-notizie di comprendere la lingua italiana.
Avverso tale sentenza, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 per l’insufficienza della motivazione del giudice di merito, che non aveva considerato la dedotta condizione di analfabetismo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 non impone all’amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre dello straniero, ma di assicurare che la traduzione avvenga in una «lingua conosciuta» e, solo ove ciò non sia possibile, in una delle lingue veicolari ritenute universali (francese, inglese o spagnola).
Il percorso argomentativo dei giudici di legittimità valorizza la giurisprudenza consolidata, che pone a carico dell’amministrazione l’onere di provare l’effettiva conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare da parte del destinatario. Tale onere è qualificato come elemento costitutivo della facoltà di notificare l’atto in una di dette lingue, come chiarito da Cass. n. 11887/2018 e dalle successive pronunce conformi, tra cui Cass. n. 2865/2018 e Cass. n. 5837/2022, rese in fattispecie analoghe riguardanti cittadini bengalesi.
La Corte ha quindi censurato l’operato del giudice di pace, il quale si era limitato a rilevare la dichiarazione resa nel foglio-notizie senza esplorare ulteriori elementi a sostegno della effettiva conoscenza della lingua. In presenza della specifica contestazione dell’interessato, che aveva dedotto il proprio analfabetismo, il giudice di merito avrebbe dovuto compiere uno specifico accertamento in fatto, valutando la condizione personale quale ostacolo radicale all’accesso all’informazione scritta, anche avvalendosi dei propri poteri istruttori. La mera apposizione di una crocetta su un modulo prestampato non può, infatti, assurgere a prova dirimente della comprensione di un atto amministrativo dai rilevanti effetti lesivi.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato la cassazione della sentenza impugnata. La Corte, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento di espulsione, dichiarando assorbiti gli altri due motivi di ricorso. Con specifico riferimento al regime delle spese, la Suprema Corte ha precisato che, trattandosi di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia contro un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, la cui liquidazione andrà effettuata dal Giudice di pace di Avellino ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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