Omessa pronuncia sull’appello incidentale e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 2 n. 14772 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. La contraddittorietà della motivazione rileva come vizio procedurale solo se è interna alla sentenza e non, invece, quando emerge nel rapporto tra la sentenza che definisce il processo e l’ordinanza, anche istruttoria, emessa nel corso del medesimo.
Il Fatto
La società, opponente in primo grado, aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo richiesto nei propri confronti dalla controparte per il corrispettivo di una fornitura, nonché la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno, nella misura della fattura emessa da un fornitore terzo, per l’inadempimento contrattuale. La Corte d’appello, rigettati i primi due motivi di gravame, aveva accolto il terzo motivo, statuendo l’integrale rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova dell’effettivo pagamento della fattura posta a fondamento del danno.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale, dopo aver accolto il motivo di appello principale, aveva rigettato la domanda riconvenzionale senza alcuna esplicitazione sul quadro probatorio e senza alcuna disamina logico-giuridica del percorso argomentativo seguito.
La Cassazione, ritenuto fondato il quarto motivo, riafferma che il vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina che lasci trasparire l’iter argomentativo. La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
La Corte richiama i fondamentali arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054 del 2014, secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, prescindendo dal confronto con le emergenze processuali. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare l’appello incidentale, e la motivazione posta a supporto del rigetto della domanda riconvenzionale risulta sotto il minimo costituzionale.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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