Il giudicato sulla rendita catastale vincola il comune ai fini della base imponibile TASI (Cass. civ. Sez. 5 n. 15581 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI — con valenza anche per IMU e TASI — la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale, ancorché formatasi nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile. A seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, la rendita così determinata costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’Ufficio del Territorio, poiché gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Il comune, quindi, non può fondare l’avviso di accertamento su una rendita diversa da quella risultante dal giudicato, ancorché il comune stesso sia stato estraneo al giudizio catastale.
Il Fatto
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica emessi da Roma Capitale per omesso parziale versamento della IUC-TASI relativa agli anni 2014 e 2015, riferiti ad immobili siti nel medesimo comune. Nel corso del giudizio di merito, la contribuente eccepiva l’esistenza di giudicati favorevoli formatisi sulle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma, che avevano rideterminato in minus le rendite catastali degli immobili a seguito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento catastale emessi dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, ritenendo che i giudicati intervenuti nei giudizi sulla classificazione catastale non fossero opponibili al comune, estraneo a quei giudizi, e che lo stesso dovesse fare riferimento alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi in materia di determinazione della base imponibile dei tributi locali. Con un unico motivo, la ricorrente aveva denunciato l’errore del giudice di appello nell’aver disatteso il giudicato formatosi sulle decisioni della Commissione tributaria provinciale, che avevano dichiarato la legittimità dei nuovi classamenti attribuiti dall’Agenzia delle Entrate.
Richiamando la giurisprudenza costante della Corte, l’ordinanza ha ribadito che la sentenza definitiva che determina la misura della rendita catastale costituisce l’unico parametro per l’individuazione della base imponibile di ICI, IMU e TASI. Tale principio si fonda sulla natura retroattiva degli effetti del giudicato, che opera fin dal momento della domanda giudiziale, rendendo la rendita accertata in sede giurisdizionale l’unica valida ed efficace anche per il periodo precedente alla definizione del giudizio.
La Corte ha inoltre precisato che la sentenza richiamata — Cass., Sez. 5^, n. 18637 del 2022 — ha confermato che, per l’annualità in cui interviene il giudicato, la base imponibile è quella determinata dal provvedimento giurisdizionale, ove si accerti che a quel momento esistevano già le condizioni per l’emanazione del provvedimento richiesto.
Nella specie, il giudice di appello aveva errato nel non considerare i giudicati specificamente formatisi sull’impugnazione degli avvisi di accertamento catastale, i quali avevano irrevocabilmente rideterminato in minus l’ammontare delle rendite prima dell’emanazione degli avvisi di accertamento TASI. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice di merito la verifica in fatto della anteriorità della data di proposizione delle domande rispetto all’emanazione degli avvisi di accertamento.
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Nota della Redazione
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