Scissione societaria: ammissibile la revocatoria ordinaria degli atti dispositivi (Cass. civ. Sez. 3 n. 15952 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocatoria ordinaria è ammissibile nei confronti degli atti dispositivi posti in essere in sede di scissione societaria, in quanto tale azione mira a ottenere l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del singolo creditore e non è sovrapponibile alla tutela accordata ai creditori sociali dall’art. 2503 c.c. La scissione, pertanto, non determina di per sé l’insussistenza dell’eventus damni, potendo l’atto di attribuzione patrimoniale ledere la garanzia generica del creditore. Il relativo onere probatorio grava sul debitore, che deve dimostrare la persistente capienza del proprio patrimonio.
Il Fatto
La società assicuratrice, creditrice di una somma in forza di una sentenza di appello divenuta definitiva, aveva convenuto in giudizio due società e i loro soci, chiedendo la declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di scissione con cui una di esse aveva trasferito all’altra alcuni immobili; in subordine, aveva domandato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo atto e di quello successivo di cessione di una unità immobiliare a un terzo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di simulazione e dichiarato inammissibile l’azione revocatoria. In grado di appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame principale e, in parziale riforma, accolto la domanda revocatoria limitatamente all’immobile sito in Roma, condannando le società alla rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandone la maggior parte inammissibili e uno infondato. Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’eccessivo rigore della declaratoria di inammissibilità dell’appello, gli ermellini hanno ritenuto la censura inidonea in quanto non dimostrava, con argomenti adeguati, la specificità dei motivi di appello, che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo riguardava l’asserita insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, avendo le ricorrenti dedotto che la scissione societaria non determina un depauperamento della garanzia patrimoniale in ragione della solidarietà ex art. 2506-quater c.c. La Suprema Corte ha respinto tale argomento, richiamando l’indirizzo di Cass. 12047-2021 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-394/18), secondo cui la revocatoria ordinaria è ammissibile per gli atti riferiti alla scissione, essendo finalizzata all’inefficacia relativa dell’atto dispositivo e non sovrapponibile alla tutela dell’art. 2503 c.c.
Il terzo e il quarto motivo vertevano sull’onere probatorio e sulla c.d. revocatoria risarcitoria. La Corte ha ribadito che il debitore ha l’onere di dimostrare la persistente capienza patrimoniale e che la censura, fondata su documenti non specificatamente indicati, violava il principio di autosufficienza ex art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., risolvendosi in una contestazione del libero apprezzamento del giudice di merito.
Il quinto motivo, concernente il mancato riconoscimento della compensazione delle spese, è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che la valutazione sulla compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che il mutamento giurisprudenziale in materia di norme sostanziali non costituisce un’ipotesi di prospective overruling, non venendo in rilievo effetti processuali imprevedibili. All’esito, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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