Revocazione per errore di fatto inammissibile se censura un errore di giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 16255 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Detto errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità. La revocazione è esperibile per l’errore in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre il vizio va escluso tutte le volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte, poiché in tal caso si deduce un errore di giudizio, non una svista percettiva immediatamente percepibile.
Il Fatto
La società e l’odierno ricorrente proponevano ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 33232/2023, con cui era stato respinto il loro ricorso per cassazione. Quest’ultimo era stato proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la decisione del Tribunale, la quale, in accoglimento della domanda dei controricorrenti, aveva accertato l’illegittimità delle opere realizzate dai ricorrenti, condannandoli al ripristino dello stato dei luoghi ed all’eliminazione di un cancello.
I ricorrenti lamentavano che la Corte di legittimità avesse omesso di scrutinare i motivi del ricorso per cassazione, individuando in tale omissione un errore di fatto revocatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione, in quanto le censure formulate si risolvevano nella denuncia di un errore di giudizio e non di un errore di fatto.
Ha osservato come la sentenza impugnata avesse esaminato analiticamente tutti i motivi del ricorso per cassazione, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili con motivazione dettagliata e con plurime rationes decidendi. I ricorrenti, tuttavia, non avevano dedotto una svista percettiva sugli atti del giudizio di legittimità, bensì una presunta erronea valutazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, richiedendo una inammissibile rivalutazione nel merito delle questioni già decise.
La Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e Sezioni Unite n. 20013 del 2024, chiarendo come l’errore revocatorio debba avere i caratteri dell’evidenza assoluta, dell’immediata rilevabilità e della decisività, e come non possa riguardare l’attività interpretativa e valutativa del giudice. Ha inoltre escluso la ricorrenza del vizio nel caso in cui la pronuncia sul motivo sia intervenuta, ancorché non esaustiva rispetto a tutte le argomentazioni difensive.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta errata percezione circa la successione temporale tra la rinuncia alla domanda e la conoscenza di una delibera assembleare, la Corte ne ha escluso comunque la decisività, non incidendo sulla soccombenza e sulla statuizione sulle spese.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., stante la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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