Il ricorso per cassazione non può contrapporre una diversa interpretazione della polizza a quella del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 16287 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, senza prospettare la violazione di alcuna delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., si limiti a contrapporre una propria interpretazione delle clausole della polizza a quella ritenuta corretta dal giudice di merito, atteso che l’interpretazione del contratto costituisce valutazione di merito. La scelta del giudice di merito di non compensare le spese di lite è insindacabile in sede di legittimità. Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l’applicazione della sanzione di cui al quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società assicurata convenne in giudizio la compagnia per ottenere l’indennizzo dei danni provocati dall’allagamento del locale seminterrato della propria abitazione, verificatosi a seguito di eccezionali piogge. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo che il danno fosse stato causato da un malfunzionamento dell’elettropompa di sollevamento delle acque nere e che la polizza non coprisse tale evenienza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Le censure relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione della causa dell’allagamento sono state reputate manifestamente inammissibili, poiché concernenti un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla censura sull’interpretazione delle clausole contrattuali, la Corte ha evidenziato che la ricorrente aveva riproposto la medesima domanda già formulata in appello, senza allegare la violazione di alcuna regola ermeneutica legale. L’interpretazione del contratto, essendo una valutazione di merito, può essere censurata solo assumendo la violazione delle regole codicistiche di interpretazione. Tale mancanza rende il motivo inammissibile, a prescindere dall’eventuale fragilità oggettiva dell’interpretazione accolta dal giudice territoriale.
Analoga sorte è stata riservata al motivo concernente la mancata compensazione delle spese dei gradi di merito, trattandosi di scelta insindacabile in cassazione. La Corte ha quindi applicato la sanzione pecuniaria ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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