Adesione alla rottamazione e pagamento integrale: estinzione del processo anche per le entrate extratributarie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16859 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il riscontro del pagamento integrale rispetto al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, determina l’estinzione del processo, anche quando i crediti oggetto della procedura riguardino entrate extratributarie, come i contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense. L’esito definitorio del giudizio, in forza di una procedura agevolativa sopravvenuta, esclude i presupposti di valutazione della soccombenza virtuale, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite e non applicabilità del contributo unificato ulteriore di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un’avvocata proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali emesse dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il recupero di contributi previdenziali, nonché avverso i successivi atti di intimazione e il preavviso di fermo amministrativo. Il Tribunale dichiarava la parziale prescrizione dei crediti, rigettando nel resto le opposizioni. La Corte d’appello, adita dall’avvocata, confermava la decisione di primo grado, escludendo la prescrizione quinquennale dei crediti e ritenendo corretta l’applicazione del termine decennale introdotto dalla legge n. 247/2012.
La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. e la violazione dell’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ. per la mancata declaratoria di nullità derivata degli atti susseguenti alle cartelle. La Cassa forense resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, mentre ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva con distinto controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha rilevato che la ricorrente principale, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale, aveva documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, per la totalità dei debiti, seguendo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite n. 5889 del 2026.
Il Collegio ha accertato che dal perfezionamento dei requisiti della procedura agevolata, applicabile anche alle entrate extratributarie, e dal riscontro del pagamento integrale rispetto al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, consegue l’estinzione del processo. Tale conclusione si fonda sulla natura lato sensu conciliativa della procedura, che priva il giudizio di un interesse residuo alla decisione nel merito.
Quanto alle spese, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5889 del 2026, secondo cui l’esito definitorio del giudizio per effetto di una procedura agevolativa sopravvenuta esclude i presupposti di valutazione della soccombenza virtuale, imponendo l’integrale compensazione delle spese di lite e l’esclusione del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La Corte ha infine dichiarato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa forense, in quanto la definizione agevolata ha determinato l’estinzione dell’intero processo, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alla sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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