Dimensionamento scolastico: la regione decide, i comuni non vincolano (TAR Sardegna n. 1046 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di dimensionamento della rete scolastica non configura un modello di co-decisione tra livelli di governo, ma un procedimento programmatorio a struttura complessa, in cui la determinazione finale spetta alla Regione quale titolare della funzione pianificatoria. Le Province e le Città metropolitane esercitano una funzione istruttoria e di coordinamento, mentre ai Comuni è riconosciuto un ruolo meramente partecipativo e propositivo, privo di efficacia vincolante. Il piano di dimensionamento costituisce atto generale ad elevato contenuto discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. La perdita dell’autonomia scolastica non è automaticamente equiparabile alla soppressione della scuola né alla cessazione del servizio nel territorio, ove permangano i plessi di erogazione.
Il Fatto
Il Comune di Seui ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 4/161 del 15 febbraio 2024, recante la programmazione della rete scolastica per l’anno 2024/2025. Il provvedimento, all’esito di una ripartizione provinciale del contingente di autonomie da sopprimere, ha disposto lo scorporo dell’Istituto Globale di Seui, accorpando il liceo all’autonomia di Isili e le restanti scuole a quella di Nurri, distanti rispettivamente circa 50 e 40 km. Il ricorrente lamentava la mancata considerazione delle specificità territoriali e demografiche del Comune montano e censurava vari profili di legittimità dell’iter procedurale, tra cui la mancata rivalutazione a seguito del d.l. n. 215/2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR, definendo il giudizio mediante la ragione più liquida senza esaminare le eccezioni di rito, ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui le scelte di dimensionamento sono espressione di una funzione programmatoria generale, nella quale l’Amministrazione deve ponderare esigenze organizzative, andamento demografico e vincoli del contingente statale. Il sindacato del giudice non può sostituirsi alla valutazione amministrativa: molti motivi del ricorso prospettavano una soluzione organizzativa alternativa senza dimostrare vizi macroscopici quali la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti.
Centrali sono le conclusioni della Corte costituzionale n. 223 del 2023, secondo cui la riforma nazionale opera solo sul piano organizzativo delle autonomie scolastiche, non sulla permanenza dei plessi. Nel caso concreto, dagli atti è emerso che tutti i punti di erogazione del servizio nel Comune di Seui permarranno, senza chiusure o trasferimento di studenti: l’intervento riguarda esclusivamente le sedi dirigenziali. Ne deriva l’infondatezza delle doglianze fondate sulle distanze chilometriche dalle sedi accorpanti.
Il Collegio ha ritenuto non irragionevole la valorizzazione del dato demografico: l’Istituto contava 152 alunni (2021/2022), 149 (2022/2023) e 124 (2023/2024), consistenza eccezionalmente ridotta rispetto ad altri istituti omnicomprensivi regionali. La Regione, a fronte dell’esito negativo della conferenza territoriale provinciale che chiedeva di mantenere lo status quo senza alternative, era non solo legittimata ma tenuta a intervenire, anche per il rispetto degli obiettivi PNRR connessi alla riforma.
Quanto alla ripartizione provinciale del contingente, la Corte l’ha qualificata come mero criterio preliminare di lavoro, integrato da valutazioni territoriali. La mancata riattivazione delle conferenze dopo il d.l. n. 215/2023 è stata ritenuta legittima perché la norma introduceva una mera facoltà, non un obbligo di revisione procedurale. Infine, le osservazioni della Commissione consiliare non risultavano riferite specificamente alla posizione dell’Istituto di Seui e l’atto generale di programmazione fruisce dell’attenuazione motivazionale di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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