Istruttoria su assegnazione temporanea legge 104 per personale militare (TAR Sardegna n. 988 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del personale militare ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, come disciplinata dall’art. 981, d.lgs. n. 66 del 2010, deve essere valutata dall’Amministrazione nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del richiedente, effettivamente vacanti nella sede di destinazione richiesta. Il diniego fondato sulla mera carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale richiede una verifica concreta circa l’occupazione delle posizioni organiche, che il giudice amministrativo può disporre tramite incombenti istruttori, atteso che l’onere di dimostrare l’impossibilità organizzativa grava sull’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Un Graduato Aiutante dell’Esercito, padre di una minore affetta da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso sedi militari più vicine alla propria residenza, distante circa 130 km dal luogo di servizio. Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza, rilevando la carenza di posizioni occupabili nel profilo professionale di “Operatore Tramat” nelle sedi richieste. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dinanzi al TAR Sardegna, che ha respinto l’istanza cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’art. 981, d.lgs. n. 66 del 2010, nell’estendere al personale militare i benefici della l. n. 104 del 1992, richiede la verifica della sussistenza di posizioni organiche vacanti per il ruolo e il grado del richiedente nella sede di destinazione. Nel caso di specie, il Ministero ha opposto un duplice ordine di ragioni: la carenza di posizioni per il profilo professionale di “Operatore Tramat” e l’integrale occupazione delle posizioni previste per il ruolo di Graduato.
Il Collegio ritiene indispensabile accertare la fondatezza di tali allegazioni, atteso che il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e la natura meramente assertiva della motivazione del diniego. In particolare, la verifica deve avere ad oggetto sia le quattro posizioni di “Operatore Tramat” presenti nel Poligono Interforze Salto di Quirra in Perdasdefogu, sia l’unica posizione prevista presso il Poligono di Capo San Lorenzo in Villaputzu, nonché le posizioni di Graduato in entrambe le sedi.
L’incombente istruttorio è stato disposto proprio al fine di verificare se le posizioni organiche dichiarate tutte occupate dall’Amministrazione fossero effettivamente tali alla data della domanda e a quella del diniego. Tale accertamento risulta dirimente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e per verificare la correttezza dell’interpretazione restrittiva seguita dall’Amministrazione circa la necessaria corrispondenza del profilo professionale, questione centrale ai fini del decidere e su cui il Collegio si riserva di pronunciarsi.
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Nota della Redazione
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