Buonuscita ai militari: i sei scatti spettano anche al congedo a domanda (TAR Sardegna n. 973 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, come richiamato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, si applica anche agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare, quali l’Arma dei Carabinieri. Il diritto ai sei scatti stipendiali sulla buonuscita non è escluso in caso di cessazione dal servizio a domanda, non essendo più in vigore la limitazione prevista dall’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379 del 1987. Il termine per la presentazione della domanda non ha effetto decadenziale, ma è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, configurandosi il pagamento rateale come riconoscimento del debito.
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, congedato a domanda dopo aver compiuto 57 anni e maturato 42 anni di servizio utile, chiedeva all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987. A seguito del silenzio dell’Amministrazione, il militare agiva in giudizio per l’accertamento del proprio diritto al beneficio.
L’INPS si costituiva eccependo l’inapplicabilità della norma al personale dell’Arma dei Carabinieri, trattandosi di beneficio previsto per la Polizia di Stato, e sollevando le eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che ha chiarito la portata applicativa dell’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987 in favore degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare. Il Collegio ha escluso che l’art. 4, d.lgs. n. 165 del 1997 possa avere rilevanza sul calcolo dell’indennità, avendo ad oggetto esclusivamente la base pensionabile.
Quanto alla dedotta cessazione dal servizio a domanda, la sentenza ha chiarito che la mancata reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379 del 1987, abrogato dall’art. 2268 del Codice dell’ordinamento militare, comporta l’insussistenza della limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
Il Tribunale ha inoltre escluso la decadenza, ritenendo il termine per la domanda meramente ordinatorio, e ha respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento. La natura rateale del pagamento della buonuscita integra, infatti, un riconoscimento del debito con effetto interruttivo.
In accoglimento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per effetto dell’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita, con accessori, entro 180 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’INPS.
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Nota della Redazione
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