Misure di salvaguardia e adozione di variante urbanistica: il termine triennale non si allunga per la mera indizione della conferenza di co-pianificazione (TAR Sardegna n. 947 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto consiliare di adozione di una variante al piano regolatore generale ha natura immediatamente lesiva per i proprietari delle aree interessate, i quali sono legittimati all’immediata impugnazione, senza dover previamente presentare un piano attuativo o un progetto edilizio. Le misure di salvaguardia previste dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non hanno efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni solo nell’ipotesi in cui lo strumento sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. La mera indizione della conferenza di co-pianificazione, prevista dall’art. 20, comma 9, della l.r. n. 45/1989, non equivale alla sottoposizione della variante all’approvazione regionale, non essendo sufficiente a prolungare il termine di efficacia delle misure di salvaguardia.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un sito industriale nel Comune di Sassari, località Fiumesanto – zona D2, impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Sassari n. 23 del 28 aprile 2022, con cui era stata adottata in via preliminare la variante n. 12 al PUC recante “individuazione delle zone turistico-alberghiere F4”. La ricorrente contestava la riclassificazione in zona F4 di una parte dell’area interessata dalla propria centrale elettrica, ritenuta essenziale per la sicurezza del sistema elettrico sardo, deducendo vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento, nonché la mancata verifica dell’interesse alla realizzazione di una struttura alberghiera secondo la procedura prevista dall’art. 52 delle NTA del PUC.
Il Comune di Sassari si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità ab origine del ricorso per carenza di efficacia lesiva delle misure di salvaguardia, contestando altresì la perdita di efficacia delle stesse. La ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, atteso che le misure di salvaguardia avrebbero cessato di avere effetto dal 28 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione, ribadendo che l’atto di adozione di una variante al piano regolatore ha natura immediatamente lesiva per i proprietari delle aree interessate, in quanto acquisisce un’efficacia imperativa diretta che impedisce gli interventi edilizi contrastanti e impone l’applicazione delle misure di salvaguardia. Non è pertanto richiesta, ai fini dell’interesse al ricorso, la previa presentazione di un piano attuativo o di un progetto in contrasto con le suddette misure.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. L’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che la misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
Il Collegio ha respinto la tesi del Comune secondo cui il termine quinquennale deriverebbe dalla mera indizione della conferenza di co-pianificazione di cui all’art. 20, comma 9, della l.r. n. 45/1989. La conferenza è destinata a concludersi con un verbale contenente l’acquisizione di intese, concerti e pareri, e non con l’approvazione dello strumento urbanistico. Solo dopo la sua conclusione il Comune è tenuto a pronunciarsi sulle osservazioni, a conformarsi ai pareri e a provvedere alle revisioni del piano, per poi approvare in via definitiva la variante e trasmetterla alla Regione Sardegna per la verifica di coerenza.
Nel caso di specie, la conferenza di co-pianificazione è stata indetta entro un anno dall’adozione della variante, ma non è stata conclusa e non si sono svolti gli eventuali passaggi successivi. Le misure di salvaguardia hanno quindi cessato di produrre effetti con il decorso del termine triennale dalla loro adozione, non sussistendo più l’interesse della ricorrente alla caducazione delle previsioni impugnate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della causa.
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Nota della Redazione
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