Scorrimento graduatorie concorsuali esterne al sistema regione e competenze dirigenziali (TAR Sardegna n. 939 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione regionale può procedere allo scorrimento di graduatorie concorsuali appartenenti ad amministrazioni esterne al sistema Regione quando quelle interne non risultino idonee a soddisfare la specifica esigenza di competenze professionali, fermo restando il rispetto del principio del buon andamento. L’assenza di riscontri positivi alla richiesta di disponibilità di graduatorie interne equivale a carenza di figure con le professionalità richieste, senza obbligo di ulteriori accertamenti istruttori. La priorità nell’utilizzo delle graduatorie interne non è assoluta, ma va contemperata con l’idoneità dei profili disponibili rispetto al fabbisogno dichiarato.
Il Fatto
Alcuni soggetti collocatisi come primi idonei non vincitori in graduatorie concorsuali indette dall’ARPAS per profili dirigenziali hanno impugnato la determinazione con cui l’Agenzia LAORE ha assunto a tempo indeterminato, tramite scorrimento di una graduatoria esterna al sistema Regione, un dirigente da assegnare alla direzione del Servizio Sistemi Informativi e il contestuale ordine di servizio di conferimento dell’incarico.
I ricorrenti lamentavano la violazione della normativa regionale che imporrebbe di attingere prioritariamente alle graduatorie interne e l’omessa verifica dell’esistenza di graduatorie utilizzabili. Nel corso del giudizio, due dei tre ricorrenti sono stati assunti quali dirigenti del sistema Regione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha rilevato che l’Agenzia LAORE, prima di rivolgersi all’esterno, aveva esperito una ricognizione interna tramite avviso di manifestazione d’interesse rivolto ai dirigenti del sistema Regione, rimasto senza esiti positivi.
Secondo il Collegio, l’amministrazione può validamente decidere di coprire una carenza di personale dirigente scorrendo graduatorie di altre amministrazioni solo se queste, per caratteristiche della selezione e profili dei candidati, risultino adeguate alla specifica esigenza. Ne consegue che non è configurabile un obbligo assoluto di attingere prioritariamente alle graduatorie interne: tale conclusione, richiesta dai ricorrenti, confliggerebbe con il buon andamento e impedirebbe all’ente di valutare l’idoneità delle figure disponibili.
Quanto alla mancata istruttoria, l’assenza di riscontri alla richiesta di disponibilità formulata alle amministrazioni interne è stata legittimamente intesa come carenza di graduatorie con profili dotati delle competenze richieste, circostanza non smentita dagli atti di causa. Né poteva desumersi diversamente dalla corrispondenza inviata dagli idonei dell’ARPAS all’Assessorato, trattandosi di comunicazione non collegata alla procedura in esame.
Il Tribunale ha infine escluso rilievo alla mancata utilizzazione della graduatoria unica regionale, approvata in data successiva alla definizione dell’accordo tra LAORE e ARES per l’utilizzo della graduatoria esterna. Il ricorso è stato di conseguenza rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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