Archiviazione per mancato deposito documentale e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 898 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione di una proposta di lottizzazione in variante, quando tale atto sia stato successivamente “assorbito e sostituito” da deliberazioni consiliari di diniego nel merito della proposta, che costituiscono gli atti conclusivi del procedimento. L’eventuale annullamento giurisdizionale di questi ultimi atti non determina la “reviviscenza” del provvedimento di archiviazione, definitivamente privato di effetti. Il dirigente dell’ufficio comunale è competente ad adottare l’archiviazione per mancato deposito di documentazione essenziale, trattandosi di valutazione meramente materiale e documentale rientrante nella sua ontologica funzione di “filtro” rispetto alle decisioni finali del Consiglio, ferma la possibilità per l’interessato di riproporre la domanda con la documentazione completa.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni siti nel Comune di Selargius, all’interno del Comparto edilizio Is Corrias UCR4 Sud, depositavano in data 4 gennaio 2021 una proposta di lottizzazione in variante rispetto al Piano di Risanamento Urbanistico vigente. L’Ufficio tecnico comunale, nel corso dell’istruttoria, richiedeva loro la produzione di una relazione fotografica dettagliata dei corpi di fabbrica presenti nel comparto, ritenuta necessaria per verificare l’eventuale presenza di opere abusive. I privati contestavano la richiesta, considerandola superflua, e non ottemperavano all’invito.
A seguito della mancata produzione documentale, il Direttore dell’Area 5 del Comune disponeva l’archiviazione della proposta. Gli interessati impugnavano tale atto, deducendone l’incompetenza del dirigente, e contestualmente depositavano la documentazione richiesta. L’Ufficio tecnico sottoponeva quindi la proposta al Consiglio comunale, che la respingeva definitivamente con due successive deliberazioni, autonomamente impugnate dai privati con separato ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente scrutinato e accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulata dal Comune, rilevando che la produzione della documentazione integrativa e la successiva adozione delle deliberazioni consiliari di diniego nel merito avevano “assorbito e sostituito” l’atto impugnato, privandolo definitivamente di ogni effetto.
Il Collegio ha chiarito che i provvedimenti consiliari conclusivi si sovrappongono fisiologicamente agli atti endoprocedimentali, con la conseguenza che, anche in caso di eventuale annullamento di quelli, l’archiviazione non potrebbe “rivivere”, difettando in capo ai ricorrenti un interesse attuale alla decisione del giudizio.
Il Tribunale ha poi svolto, sebbene assorbito dalla declaratoria di improcedibilità, una valutazione nel merito ai fini della regolazione delle spese, ritenendo il ricorso infondato. Ha richiamato l’art. 5, comma 2, della legge n. 241/1990, evidenziando che i dirigenti degli uffici comunali sono chiamati a istruire i procedimenti e a formulare proposte decisionali agli organi competenti, previa verifica della completezza della documentazione necessaria.
La mancanza di un documento essenziale, quale la relazione fotografica indispensabile a verificare la presenza di abusi edilizi ostativi, legittima l’archiviazione automatica da parte dell’ufficio procedente, quale valutazione meramente documentale affidata alla sua funzione di “filtro”, senza che ne risulti vulnerata la competenza decisionale del Consiglio comunale. Tale prassi, ha concluso il Collegio, non preclude all’interessato di riproporre la domanda corredata della documentazione completa, come avvenuto nel caso di specie, assicurando il rispetto sostanziale delle competenze consiliari.
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Nota della Redazione
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