Inidoneità permanente e transito nei ruoli civili: no alla rivalutazione del giudizio medico-legale (TAR Sardegna n. 842 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità permanente al servizio espresso dalle Commissioni medico-legali costituisce espressione di discrezionalità tecnica altamente specialistica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore macroscopico. Tale giudizio si fonda sul principio del tempus regit actum, sicché le certificazioni sanitarie sopravvenute che attestino un miglioramento clinico successivo all’accertamento non sono idonee a inficiarne la legittimità, salvo che emergano eccezionali ipotesi di macroscopico errore diagnostico riferibile al momento della valutazione. Il verbale della Commissione medica costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. e la sua contestazione richiede la querela di falso. Il transito nei ruoli civili di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 443/1992, attivato anche d’ufficio, configura misura conservativa del rapporto di lavoro e non richiede una domanda incondizionata dell’interessato, essendo ancorato al presupposto oggettivo dell’inidoneità accertata.
Il Fatto
Un agente della Polizia penitenziaria, dopo un periodo di aspettativa per motivi di salute legato a un disturbo di natura psichiatrica, veniva dichiarato permanentemente inidoneo al servizio dalla Commissione Medica Ospedaliera e, successivamente, dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza. Il dipendente impugnava i verbali sanitari, deducendo la contraddittorietà del giudizio rispetto ai precedenti accertamenti di inidoneità temporanea e alle certificazioni del Centro di Salute Mentale che attestavano un progressivo miglioramento clinico.
Con motivi aggiunti, il ricorrente estendeva il gravame ai provvedimenti con cui l’Amministrazione penitenziaria aveva disposto il suo transito nei ruoli civili con inquadramento nel profilo di Assistente amministrativo, contestando l’assenza di una valida domanda, il carattere dequalificante dell’inquadramento e la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto integralmente il ricorso, pronunciandosi in via preliminare sulla declaratoria di inammissibilità delle repliche depositate dal ricorrente per difetto del presupposto, non avendo l’Amministrazione depositato memoria conclusionale, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha escluso la configurabilità di una contraddittorietà interna del giudizio di inidoneità permanente rispetto ai precedenti giudizi di temporanea inidoneità. I giudizi temporanei costituiscono misure tecnico-amministrative di natura intermedia, funzionali alla rivalutazione del quadro clinico in un arco temporale congruo, e la loro reiterazione non postula necessariamente un andamento migliorativo della patologia, potendo invece attestare la stabilizzazione in senso sfavorevole del quadro clinico. Il sopravvenire del giudizio di inidoneità permanente rappresenta pertanto l’esito fisiologico di un percorso diagnostico progressivo.
Quanto alla contraddittorietà esterna, il Tribunale ha chiarito che il giudizio delle Commissioni medico-legali si colloca su un piano ontologicamente diverso rispetto alle valutazioni rese dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo funzionalmente orientato alla verifica dell’idoneità al servizio in ambito para-militare e non alla mera diagnosi clinica. Le certificazioni del Centro di Salute Mentale non assumono valore vincolante né preclusivo, ma costituiscono meri elementi istruttori. In applicazione del principio del tempus regit actum, le risultanze sopravvenute favorevoli al dipendente non possono inficiare la legittimità del giudizio reso al momento dell’accertamento, essendo la valutazione ancorata al contesto clinico e situazionale proprio della visita.
Il Collegio ha inoltre affermato che il verbale della Commissione medica è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, con la conseguenza che la contestazione circa l’omessa recepimento delle osservazioni del medico accompagnatore non può essere validamente proposta mediante mere allegazioni difensive. Quanto alla composizione dell’organismo delegato, il Decreto 12 febbraio 2004 non prevede un obbligo di composizione numerica specifica e la visita delegata costituisce fase istruttoria rimessa alla valutazione conclusiva della Commissione di II istanza.
In merito ai motivi aggiunti, il TAR ha precisato che l’art. 75 del d.lgs. n. 443/1992 configura il transito nei ruoli civili come misura assistenziale di ricollocazione lavorativa funzionalmente alternativa alla cessazione dal servizio, sicché la mancanza di una domanda incondizionata dell’interessato non costituisce vizio invalidante. L’inquadramento nel profilo di Assistente amministrativo risulta conforme alla tabella di corrispondenza di cui all’Allegato H del d.lgs. n. 95/2017, mentre le verifiche di cui all’art. 76, comma 9, del d.lgs. n. 443/1992 configurano mera facoltà istruttoria. Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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