Il DGUE non esprime la proposta contrattuale e il soccorso istruttorio non sana l’offerta (TAR Sardegna n. 835 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DGUE costituisce un’autodichiarazione preliminare avente natura e funzione squisitamente amministrativa, volta ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, e non contribuisce all’espressione della proposta negoziale del concorrente, interamente evincibile dall’offerta. Ne consegue che la discrasia tra il contenuto del DGUE e l’offerta, riguardante la volontà di ricorrere al subappalto, è regolarizzabile mediante il soccorso istruttorio, ammesso in relazione alla documentazione amministrativa e vietato soltanto con riferimento all’offerta tecnica ed economica. In tema di valutazione dell’offerta tecnica, il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di evidente travisamento, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, non potendo risolversi in una sostituzione delle valutazioni discrezionali della Commissione. La mancata motivazione sull’ammissione di un concorrente che abbia dichiarato pregresse risoluzioni contrattuali integra un implicito giudizio di irrilevanza di tali vicende, non essendo la stazione appaltante tenuta a motivare le ammissioni ma soltanto le esclusioni.
Il Fatto
Con bando del 1° agosto 2025, ANAS S.p.A. indiceva una gara europea per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle opere in verde sulle strade statali dell’AGR di Cagliari, suddivisa in quattro lotti. Per il Lotto 4, del valore complessivo di euro 7.037.042,13, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risultava aggiudicataria la società controinteressata, mentre il RTI ricorrente si classificava al secondo posto.
Avverso l’aggiudicazione, comunicata con nota del 13 febbraio 2026, il RTI soccombente proponeva ricorso, deducendo tre ordini di censure: la contraddittorietà dell’offerta della controinteressata in ordine al subappalto; l’illegittimità dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica della stessa; la mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, della rilevanza escludente di pregresse risoluzioni contrattuali indicate nel DGUE. Nelle more del giudizio, il contratto veniva stipulato in data 20 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato separatamente i tre motivi di ricorso, tutti respinti. Quanto al primo, relativo alla presunta contraddittorietà dell’offerta, il Collegio ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l’esclusione, valorizzando la natura del DGUE quale documento deputato ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, non già ad esprimere la proposta contrattuale. La discrasia tra l’indicazione del subappalto al 49,99% presente nel DGUE e la percentuale dello 0% indicata nell’offerta tecnica è stata pertanto ritenuta regolarizzabile tramite il soccorso istruttorio, legittimamente concesso in relazione alla documentazione amministrativa, in conformità all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che ne vieta l’utilizzo soltanto per l’offerta tecnica ed economica.
In relazione al secondo motivo, il Tribunale ha dichiarato le doglianze inammissibili e comunque infondate, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione di un’estesa discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamenti di fatto, manifesta irragionevolezza o difetto di motivazione. Il Collegio ha quindi respinto le contestazioni relative ai criteri B.1 e B.2, alla erronea intestazione della Relazione tecnica, alle sedi operative, nonché ai criteri A.1, A.2, A.3, A.4, D.2 e D.3, ritenendo le censure fondate su valutazioni soggettive non sostitutive di quelle della Commissione.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulle pregresse risoluzioni contrattuali subite dalla controinteressata, il TAR ha rammentato che il d.lgs. n. 36/2023 valorizza il principio della fiducia, imponendo una rilettura della disciplina sul grave illecito professionale che privilegia l’autonomia decisionale della stazione appaltante. In tale quadro, l’ammissione alla gara senza motivazione espressa equivale a un implicito giudizio di irrilevanza delle vicende pregresse, non essendo richiesto un onere motivazionale per le ammissioni ma solo per le esclusioni, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti costituite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per ciascuna.
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Nota della Redazione
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