Inottemperanza alla Carta docente: condanna senza astreinte per il Ministero (TAR Sardegna n. 798 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna il Ministero all’erogazione della somma, passata in giudicato, è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la somma di euro 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 13 agosto 2025, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto all’adempimento, salvo il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Ha precisato che, trattandosi di dipendente pubblico della struttura debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della astreinte, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la valutazione di eventuali “altre ragioni ostative” all’irrogazione della penalità. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Da ultimo, il Collegio ha valorizzato la natura del beneficio, qualificandolo come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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