Misure di salvaguardia del PUL adottato ex art. 20 l.r. 45/1989 e divieto di nuove DUA (TAR Sardegna, Sez. II, n. 126 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia previste dall’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 operano anche a seguito dell’adozione preliminare di una variante al piano urbanistico locale, adottata ai sensi dell’art. 20 l.r. 45/1989 e pubblicata. La pendenza del procedimento di variante, ove la delibera di adozione sia stata pubblicata, determina l’effetto sospensivo su nuovi titoli e interventi edilizi, rendendo prima facie legittimo il provvedimento che disponga l’inefficacia di una dichiarazione unica autocertificativa (DUA) e il divieto di iniziare l’attività. In sede cautelare, la sussistenza di tale potere di salvaguardia esclude il fumus boni juris a fondamento dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’atto con cui il Responsabile del SUAPE dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura aveva disposto l’inefficacia della propria DUA, presentata per la realizzazione di un parcheggio con sistema di controllo degli accessi in località Isuledda, nel Comune di San Teodoro, nonché il divieto di iniziare o proseguire l’intervento. Il provvedimento si fondava sulla richiamata nota dell’Ufficio Urbanistica comunale e sulla deliberazione consiliare n. 26 del 19 agosto 2025, di adozione preliminare di modifiche al Regolamento d’uso del PUL, in variante al piano vigente. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, contestando l’applicabilità delle misure di salvaguardia a una variante non ancora definitivamente approvata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la concessione della misura, operando una valutazione sommaria del fumus. La realizzazione dell’intervento è apparsa, prima facie, non consentita in ragione delle misure di salvaguardia attivate dall’adozione della deliberazione consiliare n. 26 del 19 agosto 2025, pubblicata all’Albo pretorio e sul BURAS. Il Collegio ha evidenziato come la delibera costituisse adozione preliminare ai sensi dell’art. 20 l.r. 45/1989 e citasse espressamente l’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per legittimare l’effetto sospensivo sui nuovi titoli.
La valutazione si è concentrata sull’idoneità della delibera ad assumere efficacia sospensiva immediata, tale da giustificare il divieto di iniziare l’intervento dichiarato con la DUA. In disparte ogni altra considerazione, la Corte ha ritenuto che la norma di salvaguardia invocata dall’Amministrazione fosse, allo stato, sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
La specifica questione relativa all’interpretazione della delibera, nella parte in cui modifica gli artt. 10 e 14 del Regolamento in variante al PUL, e la sua eventuale qualificazione come norma di immediata efficacia ai sensi della l. n. 1902/1952, è stata lasciata impregiudicata e non ha costituito ostacolo al rigetto dell’istanza. La particolarità della vicenda ha indotto il Tribunale a compensare le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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