Accesso in corso di causa dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Sardegna n. 723 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso ai documenti in corso di causa proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse allorché l’Amministrazione, nel corso del giudizio, abbia evaso compiutamente l’istanza di accesso originariamente presentata, satisfacendo in tal modo l’interesse alla conoscenza dei documenti che costituiva il presupposto dell’istanza processuale. Il Collegio prende atto della dichiarazione dei difensori in camera di consiglio e non entra nel merito della fondatezza della pretesa azionata, limitandosi a registrare il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione sull’accesso. La statuizione sulle spese processuali relative alla fase cautelare resta demandata alla pronuncia definitiva, considerato che il giudizio di merito prosegue per la trattazione del ricorso principale.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale aveva partecipato ad un avviso pubblico della Regione Sardegna per la concessione di contributi alle imprese artigiane, ottenendo un diniego definitivo sulla propria domanda. Dopo l’infruttuoso esperimento del ricorso gerarchico, respinto con determinazione della Direzione Regionale del Turismo, l’impresa aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, impugnando il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti.
Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere la documentazione relativa ad analoghe pratiche di finanziamento parzialmente accolte negli anni precedenti, al fine di dimostrare la fondatezza di una delle censure sollevate in ricorso. L’Amministrazione aveva accolto solo in parte l’istanza, escludendo gli atti inerenti al pagamento, e pertanto la parte aveva depositato un’istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e delle disposizioni regolamentari sul procedimento di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza, i difensori delle parti avevano dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo la Regione nel frattempo evaso compiutamente l’istanza di accesso originariamente presentata dal ricorrente.
La declaratoria di improcedibilità consegue al rilievo che l’interesse processuale alla decisione sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ha natura strumentale rispetto all’ottenimento dei documenti: una volta che l’Amministrazione ha pienamente soddisfatto la pretesa conoscitiva, viene meno il requisito dell’interesse ad agire, che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione.
Il Tribunale ha quindi preso atto della sopravvenienza, dichiarando improcedibile l’istanza di accesso in corso di causa e rinviando la statuizione sulle spese al definitivo, atteso che il giudizio di merito era stato già fissato per la trattazione in udienza pubblica e che la definizione dell’istanza accessoria non incide sulla prosecuzione del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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