Ottemperanza per la Carta elettronica del docente con commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 677 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, una volta passata in giudicato, è titolo per proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa per “altre ragioni ostative”, qualora l’esecuzione implichi un procedimento complesso e il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito di complessivi euro 2.500,00 per più anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la docente proponeva dinanzi al TAR ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ha pertanto disposto la completa esecuzione della pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega e con il potere di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha ammesso “altre ragioni ostative” alla misura coercitiva. Il Collegio ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente più soggetti, e il carattere seriale del contenzioso, nonché la natura del beneficio quale incentivo eventuale e facoltativo, non configurandosi come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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