Permesso di soggiorno, improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 551 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. In presenza di tale evenienza processuale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice in considerazione della particolarità della questione esaminata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui la Questura di Sassari aveva denegato il permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al gravame, affidando la propria difesa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nel corso dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente dichiarava che, medio tempore, era venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, manifestando la volontà di non coltivare ulteriormente l’impugnazione. La difesa erariale, nel prendere atto della dichiarazione, si opponeva tuttavia all’integrale compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La scelta processuale della parte, manifestata senza riserve e con effetto liberatorio per il giudice, integra la fattispecie tipizzata dall’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, nel corso del processo, venga meno l’interesse alla decisione.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse non sia dipesa da una cessazione della materia del contendere derivante da un atto satisfattivo dell’amministrazione, ma dalla scelta unilaterale del ricorrente. Tale evenienza avrebbe potuto giustificare la condanna alle spese, attesa l’applicazione del criterio generale della soccombenza virtuale.
Ciononostante, il Collegio ha optato per la compensazione delle spese di lite, reputando la questione esaminata di particolare complessità e meritevole di un trattamento equitativo. La pronuncia, in conformità all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., è stata emessa in forma semplificata, limitandosi a dare atto degli esiti processuali senza un’esposizione analitica delle ragioni di merito.
Infine, il Tribunale ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di giudizio in materia di immigrazione e protezione internazionale. L’esecuzione della sentenza è stata affidata all’autorità amministrativa, come prescritto dalla legge.
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Nota della Redazione
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