Carta docente ai precari: l’ottemperanza non richiede procedimento complesso (TAR Sardegna n. 500 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda volta ad ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto al docente precario il beneficio della carta elettronica, ove risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La sola circostanza che l’adempimento richieda lo svolgimento di un procedimento complesso non integra una “ragione ostativa” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma può giustificare il rigetto della domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, unitamente alla natura non alimentare del beneficio e alla sua funzione di incentivo alla formazione. In caso di persistente inadempienza, il collegio nomina sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.500,00 tramite accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole dei dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, notificata all’amministrazione il 22 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente chiedeva al TAR la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza era stata notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso inutilmente. Ha conseguentemente condannato il Ministero a dare esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della ricorrente, nel termine di centoventi giorni.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Il commissario, in caso di incapienza di fondi, potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il TAR, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. preveda, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Il collegio ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia.
Da ultimo, il TAR ha ritenuto rilevante la circostanza che il beneficio economico, per la sua modestia e finalità, non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo meramente eventuale, riducendo ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 400,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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