Ottemperanza per la Carta del docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 480 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito dell’importo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che risultava decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge. Il ricorso, ritualmente notificato, è stato pertanto ritenuto fondato.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale.
Il commissario, che opererà come organo ausiliario del giudice su semplice richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro i novanta giorni successivi. In caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. Non è prevista la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La quantificazione ha tenuto conto della natura seriale del contenzioso in materia, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
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Nota della Redazione
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