Ottemperanza per la Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 477 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza delle sentenze di condanna dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando risulti notificato il titolo esecutivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, quali la complessità del procedimento esecutivo e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale. La nomina del commissario ad acta sin da ora, con facoltà di delega, è strumento idoneo a garantire l’esecuzione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 22 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria dell’8 gennaio 2026. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro, il passaggio in giudicato della stessa e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche territoriale, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dal momento in cui l’intervento sarà richiesto dalla parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP), nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, non configurandosi come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 400,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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