Ottemperanza per retribuzione professionale docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 470 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente è titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, qualora l’Amministrazione rimanga inadempiente oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo. L’accertamento della mancata esecuzione del giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a nominare un commissario ad acta, individuato preferibilmente nella figura del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, con facoltà di delega, per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione in via sostitutiva, senza diritto ad alcun compenso per l’attività commissariale trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, per l’attività lavorativa svolta tra il 9 febbraio e il 18 giugno 2019. La sentenza, passata in giudicato e notificata con formula esecutiva il 30 agosto 2024, era rimasta ineseguita. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata con formula esecutiva e che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, aveva documentato l’emanazione di un decreto di liquidazione nel maggio 2024, ma non aveva fornito prova dell’effettivo pagamento della somma capitale, limitandosi a rappresentare che l’importo risultava “in liquidazione”.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stata fornita prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento scaturente dal giudicato. L’istanza di nomina del commissario ad acta è stata accolta, individuando quale commissario il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, cui è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento. Tale scelta risponde all’esigenza di affidare l’esecuzione a un soggetto funzionalmente idoneo e strutturalmente collegato all’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso per il commissario. La pronuncia ha altresì condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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