Ottemperanza per la Carta Elettronica del Docente: accoglimento e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 410 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo deve essere eseguita dall’Amministrazione entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può agire in ottemperanza. Accolta la domanda, il giudice amministrativo dispone l’esecuzione, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la natura non alimentare dello stesso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione. La sentenza, notificata in data 8 marzo 2025, era passata in giudicato il 19 agosto 2025 per mancata impugnazione. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Accertata la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di legge, il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione di ottemperanza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, incaricandolo di procedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, ha rilevato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente al giudice di negare l’astreinte in presenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e società di gestione, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Inoltre, è stato valorizzato il carattere non alimentare del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Da ultimo, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a euro 400,00, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva. Le spese sono state distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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