Ottemperanza per la Carta docente: nomina del commissario ad acta ed esclusione dell’astreinte (TAR Sardegna n. 406 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che condanni l’amministrazione all’erogazione della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo, accertata l’inutile decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, deve accogliere il ricorso e diffidare l’amministrazione all’adempimento. La mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato legittima la nomina d’ufficio di un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, che provvede in via sostitutiva anche mediante il pagamento in conto sospeso. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo, la serialità del contenzioso e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo alla formazione professionale.
Il Fatto
Un docente, titolare di un giudicato favorevole formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per cinque anni scolastici, agiva dinanzi al TAR Sardegna ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, nessun adempimento era stato compiuto, ad eccezione del pagamento delle spese di lite. Il ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, oltre alla condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, era inutilmente decorso, senza che l’amministrazione avesse provveduto all’adempimento. Ha quindi disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari. Il commissario è stato autorizzato ad avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Pur riconoscendo l’astratta ammissibilità dell’istituto nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. individua un autonomo limite negativo nella sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state ravvisate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale in materia e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo eventuale alla formazione continua.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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