Ottemperanza per retribuzione professionale docenti: nomina commissario ad acta per il pagamento del capitale (TAR Sardegna n. 303 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una sentenza passata in giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle partite già liquidate, mentre l’istanza di nomina del commissario ad acta va accolta per la parte rimasta ineseguita. Il commissario ad acta, ove la sentenza non abbia già determinato l’importo dovuto ma ne abbia indicato i criteri di calcolo, è legittimato a provvedere alla preventiva quantificazione della somma capitale secondo le tabelle stipendiali richiamate dal titolo esecutivo. Non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale quando questa sia affidata a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per gli anni 2021 e 2022, con interessi, rivalutazione e spese di lite. La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione, ma decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che l’amministrazione aveva eseguito la sentenza solo in parte, avendo provveduto al pagamento di interessi e rivalutazione e delle spese legali, mentre la somma capitale a titolo di retribuzione professionale docenti era rimasta del tutto ineseguita. La difesa erariale non aveva fornito, in camera di consiglio, utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme già liquidate, mentre ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della restante parte della pronuncia. Con riguardo a tale parte, il giudice ha rilevato che la sentenza da ottemperare non aveva quantificato l’importo dovuto, ma aveva demandato il calcolo alle tabelle stipendiali annesse ai contratti collettivi nazionali del comparto scuola, con la conseguenza che il commissario avrebbe dovuto preventivamente procedere alla quantificazione della somma capitale secondo i criteri indicati nel titolo esecutivo.
Per l’esecuzione dell’incarico è stato nominato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, cui è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state infine poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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