Il ritiro di una procedura di rinnovo concessionale va qualificato come revoca e necessita di un interesse pubblico attuale (TAR Sardegna n. 289 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione dispone il ritiro di una procedura di rinnovo di una concessione demaniale, senza evidenziare un vizio di illegittimità dell’originaria procedura, deve essere qualificato come revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, e non come annullamento d’ufficio. La revoca presuppone la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto o una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario, e non può fondarsi su mere eventualità o su valutazioni non ancora cristallizzate in un atto. La mera elaborazione di un nuovo strumento di pianificazione (D.P.S.S.) o l’intendimento di bandire una futura gara non integrano un sopravvenuto motivo attuale che giustifichi l’atto di secondo grado.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva presentato domanda di rinnovo, procedura avviata dall’Autorità di Sistema Portuale. Successivamente, l’Amministrazione ha disposto il ritiro in autotutela della procedura, ritenendo applicabile la Direttiva 2006/123/CE e adducendo la necessità di nuove valutazioni sulla destinazione dell’area, anche in ragione del d.l. n. 131/2024. Il provvedimento intimava altresì la rimozione di quanto insistente sull’area e la rimessione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che non risultava dimostrato il venir meno della competenza dell’Autorità sull’area, decidendo quindi la causa nel merito. Ha poi rilevato che il procedimento di rinnovo avviato era conforme al Regolamento dell’Autorità e aveva natura pro concorrenziale, con possibilità per i terzi di presentare offerte. L’interesse della ricorrente alla prosecuzione del procedimento era quindi pieno.
Quanto alla natura dell’atto impugnato, il Collegio ha escluso che l’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 avesse determinato un’invalidità sopravvenuta della procedura, poiché le previsioni in tema di procedure selettive erano già contenute nella normativa precedente. Il ritiro è stato pertanto ricondotto all’istituto della revoca e non dell’annullamento d’ufficio, non essendo stato allegato alcun vizio di legittimità dell’atto originario.
L’esercizio del potere di revoca, scrive il TAR, richiede una valutazione di opportunità ancorata a un sopravvenuto motivo di interesse pubblico. Nel caso di specie, l’elaborazione del D.P.S.S. e le valutazioni sulla destinazione dell’area costituivano mere eventualità o profili in itinere, non ancora cristallizzati in una concreta determinazione. L’Amministrazione non aveva quindi dimostrato la sussistenza di un interesse attuale idoneo a sostenere la revoca.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione, nel rinnovato esercizio del potere, dovrà portare a completamento il procedimento di rinnovo avviato o motivare adeguatamente le ragioni attuali di pubblico interesse che giustifichino una decisione contraria. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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