Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 236 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, accoglie la domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, ormai passata in giudicato, che abbia condannato l’Amministrazione a erogare un beneficio economico. L’inutile decorso del termine di centosessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la conseguente condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia in un nuovo termine, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il lavoratore, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 938/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 15 luglio 2025, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. Il ricorrente chiedeva quindi l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. Tale circostanza integra gli estremi dell’inottemperanza e legittima l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente in favore del ricorrente, così come indicato nella pronuncia del giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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