L’ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta Docente prevale sull’inerzia dell’Amministrazione (TAR Sardegna n. 227 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione ad erogare un beneficio economico, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione è fondata. Il giudice amministrativo deve pertanto ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, assegnando, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, questa non aveva dato corso ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza era stata notificata al Ministero e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio economico, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Tale termine è stato concesso per consentire all’Amministrazione di completare le procedure necessarie.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a livello territoriale. L’organo ausiliario è stato incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari entro i 90 giorni successivi alla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente e le ha liquidate in euro 600,00, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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