Ottemperanza per retribuzione professionale docente (TAR Sardegna n. 207 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, rese nei confronti della pubblica amministrazione e aventi a oggetto obblighi pecuniari, è esperibile davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inutile scadenza del termine, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari, individuandolo preferibilmente in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. In tal caso, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, non impugnata, era stata notificata al Ministero in data 18 febbraio 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, divenuta irrevocabile, era stata notificata all’amministrazione in data 18 febbraio 2025 e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni era maturato senza che l’obbligo fosse stato adempiuto. La difesa erariale, all’udienza camerale, non aveva fornito indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto ritenuto fondata la domanda e ha disposto la nomina del commissario ad acta. Per l’esecuzione dell’incarico è stato indicato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, in considerazione della sua natura di organo periferico dell’amministrazione debitrice e della conseguente idoneità a porre in essere gli atti necessari.
Il termine assegnato per l’adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, previa verifica del perdurante inadempimento. Il giudice ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura del Ministero, non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta considerata la serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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