Annullata l’ordinanza di demolizione di impianto industriale legittimato da titoli edilizi mai ritirati (TAR Sardegna n. 175 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può essere disposta la demolizione di opere realizzate in base a un titolo edilizio se non previo ritiro in autotutela del titolo medesimo, sussistendone i presupposti. Il manufatto correttamente ultimato secondo le previsioni progettuali approvate non può successivamente “diventare abusivo” per desuetudine ovvero per difetto di manutenzione. L’annullamento dell’atto presupposto, quale la delibera di deroga, non priva automaticamente di efficacia i titoli edilizi rilasciati e mai ritirati. La destinazione agricola di un’area non ne esclude automaticamente l’idoneità a ospitare attrezzature e impianti di carattere particolare che non possono essere localizzati in altre zone omogenee, ai sensi dell’art. 4 del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U. I semplici accumuli di materiale non configurano opere edilizie e non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Il Fatto
La società ricorrente, acquirente di un impianto di frantumazione, selezione/lavaggio degli inerti e produzione di calcestruzzi sito in zona agricola, impugnava l’ordinanza con cui il Comune ne aveva disposto la demolizione integrale, unitamente agli atti presupposti. L’impianto era stato realizzato dalla dante causa sulla base di plurimi titoli edilizi rilasciati dal medesimo Comune, ma risultava dismesso dal 2010. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava altresì il diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata in via cautelativa per i soli manufatti di recente collocazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso introduttivo, annullando l’ordinanza di demolizione, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. In primo luogo, ha ritenuto dirimente che i manufatti preesistenti fossero stati realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune e mai ritirati in autotutela, richiamando il principio per cui non può essere disposta la demolizione delle opere legittimate da un titolo se non previo suo ritiro. Ha escluso che l’impianto, regolarmente ultimato, potesse divenire abusivo per effetto della dismissione o del degrado, non rinvenendo alcun fondamento normativo o giurisprudenziale a sostegno di tale tesi.
Quanto all’annullamento della delibera di deroga da parte del CO.CI.CO., il Collegio ha osservato che tale circostanza non ha automaticamente privato di efficacia i titoli edilizi successivamente rilasciati e mai ritirati, restando irrilevante la dedotta incompatibilità con la destinazione urbanistica dell’area. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento per cui la destinazione agricola non osta all’installazione di impianti non residenziali e non localizzabili in altre zone, valorizzando la previsione dell’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983.
Con riguardo ai manufatti di recente posizionamento, il Tribunale ha ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo il Comune valutato la possibilità che detti manufatti, meramente “poggiati” al suolo in via precaria e collocati nella medesima posizione di strutture già autorizzate, non necessitassero di alcun nuovo titolo edilizio. Ha infine accolto la censura relativa ai depositi di materiale, qualificati come semplici accumuli non costituenti opere edilizie. Le spese sono state compensate. La pronuncia implica la necessità per il Comune di rivalutare la posizione dei nuovi manufatti, nel rispetto dei principi affermati e previa adeguata istruttoria.
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Nota della Redazione
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