L’ottemperanza per la Carta del docente si conclude con il commissario ad acta e senza astreinte (TAR Sardegna n. 66 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, è accolta quando risulti inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può nominare sin da subito il commissario ad acta, individuato nella struttura ministeriale competente, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve, invece, essere respinta allorché ricorrano “altre ragioni ostative”, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la serialità del contenzioso e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a termine per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico della Carta elettronica del docente, per il valore complessivo di euro 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La docente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora e alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero, l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia, certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Oristano, e la decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha disposto la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’adozione degli atti necessari, con la precisazione che, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso. La nomina anticipata, unita alla previsione di poteri sostitutivi, ha costituito il primo argomento a sostegno del rigetto della domanda di astreinte.
Quanto alla penalità di mora, la sentenza ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della specialità del debitore pubblico, consente di negare la misura quando sussistano “altre ragioni ostative”, autonome rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e l’eccezionale mole del contenzioso seriale. Ha inoltre escluso che il beneficio, per la sua modesta entità e per la finalità di sostegno alla formazione, possa configurarsi come mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendo i presupposti per la misura coercitiva.
La pronuncia di accoglimento ha comportato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La decisione conferma l’orientamento del giudice amministrativo sardo nei giudizi di ottemperanza relativi alla Carta del docente, connotati dalla nomina del commissario ad acta e dall’esclusione dell’astreinte in ragione delle peculiarità del debitore pubblico.
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Nota della Redazione
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