Ottemperanza per Carta del Docente: il TAR Sardegna accelera con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 37 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che riconosca il diritto del docente alla Carta Elettronica per la formazione, è inammissibile l’opposizione dell’Amministrazione basata su una mera contestazione del diritto accertato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo deve accogliere il ricorso, ordinare l’esecuzione e può sin da ora nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza necessità di una nuova istanza di parte.
Il Fatto
Un docente, avendo ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.000,00, vedeva l’Amministrazione rimanere inerte. Il giudicato, formatosi per mancata impugnazione, non veniva eseguito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la rituale notifica della sentenza al Ministero in data 2 aprile 2025 e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. Constatato l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo, il Collegio ha accolto il ricorso.
La decisione afferma il principio per cui, accertata l’inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza deve disporre l’esecuzione. Il TAR ha condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Inoltre, per evitare ulteriori ritardi, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega.
Questa nomina anticipata rappresenta un meccanismo di pressione volto a garantire l’effettività della tutela. Il commissario, ove il suo intervento si renda necessario, dovrà procedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata, e potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dedicati. La decisione chiarisce che non spetta alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione.
Relativamente alle spese di lite, pur riconoscendo la soccombenza dell’Amministrazione, il giudice ha ritenuto equo ridurne l’importo a euro 400,00 oltre accessori. La riduzione è giustificata dalla natura serialità del contenzioso in materia e dall’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, discusso un numero cospicuo di cause identiche nella medesima udienza. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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