Silenzio inadempimento sulle istanze di utilizzo delle graduatorie concorsuali (TAR Abruzzo n. 599 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il candidato idoneo, inserito in una graduatoria concorsuale ancora vigente, chiede all’amministrazione di attingere a tale graduatoria e di astenersi dall’indire nuove procedure concorsuali per il medesimo profilo professionale non si risolve nella mera richiesta di assunzione, ma investe la scelta amministrativa tra scorrimento e nuovo concorso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Su tale istanza l’amministrazione è tenuta a provvedere con un atto espresso, ancorché la previsione di assunzioni nei documenti programmatici non configuri un’attività vincolata allo scorrimento, residuando margini di discrezionalità nella scelta delle modalità di reclutamento.
Il Fatto
Due candidate idonee, collocate in posizione utile nella graduatoria per Dirigente Amministrativo approvata dall’Istituto Zooprofilattico, avevano inviato all’ASL un’istanza per ottenere l’attivazione della procedura di scorrimento ovvero la stipula di un accordo di cessione della graduatoria, nonché l’astensione dall’indizione di nuove procedure concorsuali per il medesimo profilo. L’ASL non aveva fornito alcun riscontro. Le ricorrenti avevano quindi proposto ricorso avverso il silenzio, lamentando l’inerzia sulla propria istanza e chiedendo che fosse dichiarata la fondatezza della pretesa all’assunzione mediante scorrimento, non residuando, a loro avviso, margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, che pretendeva di configurare la controversia come relativa alla mera gestione della graduatoria e, quindi, devoluta al giudice ordinario. Il Collegio ha osservato che l’istanza delle ricorrenti non aveva ad oggetto il semplice scorrimento, ma conteneva anche l’invito ad astenersi dall’indire nuove procedure concorsuali: tale richiesta attiene alla scelta tra utilizzo della graduatoria e nuova selezione, ossia all’esercizio del potere amministrativo, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21607 del 2019.
Nel merito, la domanda volta a ottenere una risposta espressa è stata ritenuta fondata. L’amministrazione aveva in programma l’assunzione di due unità di Dirigente Amministrativo e, rispetto a tale procedura, le ricorrenti, utilmente collocate in una graduatoria cui l’ASL poteva attingere, vantavano un interesse qualificato a conoscere le determinazioni aziendali. Il Collegio ha richiamato il principio, già espresso nella propria giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento espresso, alla luce dei doveri di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Diversamente, è stata rigettata la domanda di declaratoria di fondatezza della pretesa all’assunzione mediante scorrimento. Il Collegio ha escluso che la previsione di assunzioni nei documenti di programmazione del personale configuri un’attività vincolata: l’ASL conserva margini di discrezionalità sia nell’an sia nelle modalità di reclutamento, ben potendo motivatamente optare per il concorso o la mobilità. Ha inoltre valorizzato la circostanza, dedotta dalla resistente, che le assunzioni programmate potessero derivare dall’esito di contenziosi pendenti innanzi al giudice del lavoro, con obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro, evenienza che conferma la natura non vincolata della scelta.
Il ricorso è stato accolto solo limitatamente all’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, con termine di trenta giorni, con rigetto dell’istanza di nomina del commissario ad acta e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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