Concessioni demaniali per pascolo: fissazione diretta dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Abruzzo n. 172 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo, all’esito della camera di consiglio, di omettere una decisione espressa sulla domanda cautelare quando le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione del merito nella pubblica udienza. In tal caso il giudice fissa l’udienza di merito e la mancata decisione cautelare non determina una soccombenza virtuale, con conseguente compensazione delle spese di lite della fase cautelare. L’ordinanza che dispone il rinvio al merito è eseguita dall’amministrazione ed è soggetta alle misure di oscuramento previste dall’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Il Fatto
Due società semplici agricole hanno impugnato, con domanda cautelare incidentale, la determinazione del Comune di Lucoli avente ad oggetto l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione di diritto ope legis/recesso dai contratti di concessione demaniale destinati al pascolo ovino per la stagione pascoliva 2021/2022, ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente all’allegato parere e agli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Le ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità, e il Comune di Lucoli si è costituito in giudizio resistendo al ricorso. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha ritenuto che la domanda cautelare non richiedesse una decisione immediata, risultando prevalente l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che le esigenze di tutela della parte ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza, applicando il meccanismo processuale previsto dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La norma richiamata attribuisce al giudice amministrativo il potere di fissare direttamente l’udienza di merito quando la decisione sulla domanda cautelare non sia necessaria, perché la protezione richiesta può essere efficacemente realizzata dalla definizione del giudizio nel merito a breve termine. Tale evenienza ricorre quando, come nel caso di specie, la cameralità della fase cautelare non aggiunge utilità alla posizione della ricorrente e il thema decidendum può essere compiutamente esaminato nella sede propria del giudizio di merito.
Il Tribunale ha quindi valutato che la mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza virtuale, per cui le spese di lite della fase devono essere compensate tra le parti. Ha inoltre disposto che l’ordinanza sia eseguita dall’amministrazione e che la Segreteria provveda alla comunicazione alle parti, nonché all’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle ricorrenti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
In dispositivo, il TAR ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 14 aprile 2027, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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