Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla parte (TAR Abruzzo n. 494 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa in forma scritta e depositata in giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo. In ragione dell’esito, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese e degli onorari del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il provvedimento di revoca prot. n. 0021304 del 24.2.2023, adottato dal Dirigente del Servizio Suap del Comune dell’Aquila, con il quale era stato revocato il provvedimento conclusivo n. 15 del 3.3.2022, riguardante la realizzazione di un chiosco e di bagni pubblici in un’area di parcheggio cittadino.
A seguito dell’instaurazione del giudizio, la ricorrente aveva intrapreso un’interlocuzione con l’ufficio tecnico comunale che aveva consentito la prosecuzione ed il completamento dell’opera, con la conseguente regolare esercizio dell’attività commerciale presso il chiosco. Con atto sottoscritto l’11 maggio 2026 e depositato in pari data, la ricorrente dichiarava formalmente di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la piena operatività del principio dispositivo nell’ambito del processo amministrativo, in forza del quale la parte ricorrente è arbitra della propria iniziativa processuale e può liberamente manifestare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce della formale dichiarazione resa dalla parte, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, dopo la proposizione del ricorso, venga meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e della circostanza che la definizione favorevole della vicenda era stata raggiunta in via stragiudiziale, a seguito dell’interlocuzione intervenuta con l’Amministrazione.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso il provvedimento di revoca, risultando assorbita ogni ulteriore questione dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere in senso lato, riconducibile alla sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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