Occupazione usurpativa priva di dichiarazione di pubblica utilità: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 476 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, con la sola eccezione di quelle concernenti la determinazione e la corresponsione dell’indennità di esproprio, riservate al giudice ordinario. Tale giurisdizione ricorre, tuttavia, solo quando l’attività materiale di occupazione e trasformazione del fondo sia riconducibile, anche solo in via mediata, all’esercizio di un potere autoritativo, trovando titolo in una valida dichiarazione di pubblica utilità o in altro atto legittimante. L’occupazione realizzata in carenza assoluta di potere, in difetto di tali atti, integra un’occupazione usurpativa; la domanda restitutoria e risarcitoria conseguente, dovendosi aver riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di alcune aree site nel Comune di Avezzano, esponevano che su dette particelle erano state realizzate nel tempo opere di interesse pubblico (rete fognaria, acquedotto, marciapiedi, rete elettrica), senza che fosse mai stato adottato un decreto di esproprio o un provvedimento di acquisizione sanante. Chiedevano, quindi, l’accertamento del carattere illecito dell’occupazione e la condanna del Comune alla restituzione dei terreni o alla loro acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in assenza di un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, e contestando nel merito la stessa esistenza dell’occupazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione. Il Collegio ha ricordato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione presuppone pur sempre che l’occupazione trovi titolo in una valida dichiarazione di pubblica utilità o in altro atto legittimante l’esercizio del potere ablativo. Nel caso di specie, dall’esame del ricorso e della documentazione versata in atti non emergeva alcun riferimento all’avvio o allo svolgimento di una procedura espropriativa, non risultando indicati né prodotti la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione d’urgenza o il decreto di esproprio.
Quanto alla nota prot. n. 21203 del 19/10/1972 prodotta dai ricorrenti, essa è stata ritenuta un mero avviso rivolto al dante causa, riferito ad una sola delle particelle in contestazione, dal quale non era possibile evincere l’effettiva adozione della dichiarazione di pubblica utilità. Il Collegio ha inoltre rilevato che parte ricorrente non aveva circostanziato la pretesa, né indicato gli atti nel tempo adottati dall’Amministrazione, così che l’attività in tesi posta in essere dal Comune non risultava riconducibile, neppure indirettamente, all’esercizio di un potere autoritativo, integrando un mero comportamento materiale qualificabile come occupazione usurpativa.
Richiamando i precedenti del TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 3 maggio 2024, n. 354, del TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 maggio 2017, n. 5788 e del TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 agosto 2016, n. 3985, il Tribunale ha precisato che la giurisdizione va determinata sulla base dei fatti allegati e delle domande sostanziali proposte, senza che il giudice amministrativo possa supplire alle carenze probatorie della parte mediante l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio. La domanda restitutoria e risarcitoria da occupazione sine titulo, non venendo in rilievo alcun atto amministrativo espressivo di potere, esula pertanto dalla giurisdizione amministrativa e va proposta davanti al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.. La definizione in rito ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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