Computo dello straordinario dei finanzieri: esclusa l’indennità pensionabile dalla base di calcolo (TAR Abruzzo n. 456 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare non include l’indennità pensionabile. L’art. 43 della legge n. 121/1981 è da ritenersi abrogato per effetto dell’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, il quale ha devoluto alla concertazione la disciplina del trattamento economico, compreso quello dello straordinario. La valutazione di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. va riferita al trattamento complessivo, non alle sue singole componenti. Il compenso forfettizzato per lo straordinario non è irragionevole, considerata la peculiare dimensione pubblicistica del rapporto di impiego.
Il Fatto
Alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio in Abruzzo hanno adito il TAR per ottenere la riparametrazione della retribuzione dello straordinario. I ricorrenti chiedevano che nella base di calcolo fosse inclusa l’indennità pensionabile, previa disapplicazione o sollevamento della questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni regolamentari che la escludono. Con motivi aggiunti, la contestazione è stata estesa al successivo d.P.R. n. 57/2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il costante orientamento del giudice amministrativo, secondo cui l’art. 43 della legge n. 121/1981, parametro invocato dai ricorrenti, non è più vigente. Il d.lgs. n. 195/1995, infatti, ha dettato una nuova disciplina organica del rapporto di impiego e ha devoluto alla concertazione ogni aspetto del trattamento economico, includendovi esplicitamente il compenso per il lavoro straordinario. La nuova fonte regolatoria ha poi scelto di “sganciare” la remunerazione dello straordinario dallo stipendio, determinandola in misura forfettaria.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 36 Cost., il Collegio ha ribadito che il giudizio di proporzionalità e sufficienza deve riguardare la retribuzione complessiva, non le singole componenti. È stata quindi respinta la tesi di una verifica “parcellizzata” del compenso per lo straordinario.
La Corte ha inoltre escluso il contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., rilevando come la logica dell’art. 2108 cod. civ. non sia mutuabile nel pubblico impiego. Nel settore pubblico la prestazione aggiuntiva non produce utilità appropriabili dal datore di lavoro, ma è rivolta alla collettività, e ciò legittima una remunerazione forfettaria. I d.P.R. impugnati, inoltre, hanno natura regolamentare e non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, rendendo manifestamente inammissibile l’istanza di rimessione.
Da ultimo, sono state giudicate irrilevanti le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, prive di efficacia vincolante per il giudice nazionale. Il ricorso è stato pertanto respinto.
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Nota della Redazione
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