Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente (TAR Abruzzo n. 412 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità consegue pertanto alla dichiarazione di parte, senza che il giudice possa procedere d’ufficio.
Il Fatto
Una società, struttura autorizzata e successivamente accreditata per l’attività di fisiochinesiterapia, impugnava la nota con cui la Regione aveva confermato, per l’anno 2024, il tetto di spesa complessivo relativo alla specialistica ambulatoriale. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo della Regione di concludere il procedimento di negoziazione ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con la propria ammissione.
La società proponeva poi motivi aggiunti avverso la successiva delibera di Giunta Regionale che avviava il nuovo procedimento contrattuale per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nella parte di proprio interesse. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo stata nel frattempo ammessa alla negoziazione per il secondo semestre 2025-2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente in data 4 dicembre 2025.
Il Tribunale ha rammentato che nel processo amministrativo l’azione è nella piena disponibilità della parte ricorrente fino al momento della trattenuta della causa in decisione. La parte può pertanto legittimamente dichiarare di avere perso ogni interesse alla decisione, senza che il giudice possa esercitare poteri sostitutivi o valutazioni d’ufficio sul permanere dell’interesse medesimo.
In conformità alla giurisprudenza citata, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, in ragione dell’oggetto della causa e della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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