Esclusione per gravi illeciti professionali valida anche dopo l’aggiudicazione, la conferma non è convalida (TAR Abruzzo n. 404 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dei requisiti di ordine generale deve essere posseduta dall’operatore economico senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura. L’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 impone un obbligo di verifica continua che non si arresta con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ma prosegue sino alla stipula del contratto. L’esclusione per gravi illeciti professionali, a fronte di indagini penali caratterizzate da gravità, pertinenza e omogeneità rispetto all’oggetto dell’affidamento, può essere fondata su mezzi adeguati anche in assenza di sentenze di condanna, purché vi siano misure cautelari e il soggetto coinvolto rivesta un ruolo apicale. L’esclusione ha natura soggettiva e unitaria, operando per tutte le procedure e i lotti cui l’operatore ha partecipato. L’atto adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi costituisce conferma in senso proprio e non convalida, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società, risultata prima classificata in due dei quattro lotti di una gara indetta da AREACOM per l’affidamento del servizio di pulizia delle Aziende Sanitarie abruzzesi, impugnava l’aggiudicazione. Nelle more del giudizio, la stazione appaltante escludeva la società per gravi illeciti professionali, avendo accertato la pendenza di procedimenti penali a carico del suo procuratore institore, la tardiva trasmissione degli elenchi del personale e l’applicazione di penali contrattuali. A seguito di un nuovo procedimento, l’esclusione veniva confermata con un provvedimento che integrava la motivazione. La società impugnava, quindi, l’aggiudicazione e i provvedimenti di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che l’interesse alla trattazione del ricorso avverso l’aggiudicazione fosse condizionato all’esito del giudizio sull’esclusione. Ha quindi esaminato prioritariamente i secondi motivi aggiunti, diretti avverso il provvedimento che confermava l’esclusione, qualificandolo come conferma in senso proprio e non come convalida. Il provvedimento, fondato su una riapertura del procedimento e su una nuova istruttoria, ha integralmente sostituito quello precedente, rendendo improcedibili i primi motivi aggiunti.
La Corte ha poi affermato che l’esclusione può essere disposta anche dopo l’aggiudicazione, purché prima della stipula del contratto. La locuzione “in qualunque momento della procedura” di cui all’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 esprime un obbligo di verifica continua dell’affidabilità dell’operatore, che non si esaurisce con il provvedimento di aggiudicazione. I fatti posti a fondamento dell’esclusione trovavano origine in condotte maturate nel corso della procedura, quali le indagini penali in corso, l’omessa dichiarazione e le penali applicate nel 2025.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante. Le indagini penali, pur in assenza di condanne, costituiscono mezzi adeguati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, quando sono caratterizzate da gravità e pertinenza, come nel caso del procedimento per reati contro la pubblica amministrazione aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. Hanno rilievo anche la posizione apicale del soggetto coinvolto e l’omessa dichiarazione, che costituisce di per sé un autonomo illecito professionale. La Corte ha infine ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di inadeguatezza delle misure di self-cleaning e ha escluso la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi di una clausola generale applicabile anche a condotte non tipizzate.
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Nota della Redazione
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