Acquisizione automatica ex art. 31 T.U.E. e difetto di legittimazione all’istanza di cui all’art. 38 (TAR Abruzzo n. 355 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione determina l’acquisizione gratuita ipso iure al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, con effetto legale automatico che non richiede alcuna ulteriore manifestazione di volontà dell’Amministrazione, avendo l’eventuale provvedimento formale natura meramente dichiarativa e funzione esclusivamente certificativa del trasferimento della proprietà. L’istituto di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone un affidamento incolpevole del privato, ossia la realizzazione dell’opera in forza di un titolo edilizio poi annullato per vizi procedimentali non imputabili al suo comportamento; tale presupposto è escluso quando l’operazione urbanistica sia stata qualificata dal giudice amministrativo come un escamotage volto ad aggirare la disciplina del lotto minimo. Il privato che abbia perduto la titolarità del bene per effetto dell’acquisizione automatica difetta di legittimazione attiva a sollecitare l’esercizio di poteri amministrativi incidenti sul medesimo bene, con conseguente rigetto del ricorso in via preliminare e assorbente.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento del Comune dell’11 settembre 2025, con cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR n. 9/2025, aveva confermato il diniego definitivo dell’istanza di applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del precedente provvedimento del 2003, con cui era stata annullata la concessione edilizia del 1993 relativa al loro fabbricato alberghiero.
La vicenda traeva origine dall’annullamento in autotutela del titolo edilizio, confermato dalla sentenza del TAR n. 288 del 2009 e dal Consiglio di Stato n. 4482 del 2012, che avevano qualificato l’operazione urbanistica come un escamotage per aggirare la disciplina del lotto minimo. A seguito del giudicato, il Commissario ad acta aveva ingiunto la demolizione con ordinanza del 31 agosto 2015, rimasta inottemperata. I ricorrenti chiedevano la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, deducendo l’impossibilità tecnica della demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso in via preliminare e assorbente per difetto di legittimazione attiva, rilevando che l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza del Commissario ad acta del 31 agosto 2015 aveva determinato l’acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Tribunale ha precisato che l’effetto acquisitivo opera di diritto, senza necessità di alcun provvedimento formale, richiamando il precedente del TAR Campania, Napoli, sez. III, 2 febbraio 2022, n. 744, secondo cui la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza ha valenza meramente certificativa del trasferimento della proprietà. Ne consegue che i ricorrenti, avendo perduto la titolarità del bene già prima della proposizione dell’istanza, non erano legittimati a sollecitare l’esercizio di poteri amministrativi incidenti sullo stesso.
Il Tribunale ha comunque esaminato il merito, dichiarando il ricorso infondato sotto ogni profilo. Quanto all’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, il presupposto dell’affidamento incolpevole è stato escluso in radice, in quanto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4482 del 2012, aveva qualificato l’operazione come un “vero e proprio escamotage” diretto ad aggirare la disciplina del lotto minimo mediante l’accorpamento di terreni di proprietari distinti. Tale qualificazione, ripresa nei successivi giudicati, impedisce di riconoscere un affidamento meritevole di tutela, non potendo l’istituto essere utilizzato come strumento di sanatoria sostanziale di assetti edificatori contrari alla pianificazione.
Il Collegio ha altresì escluso la violazione del giudicato, rilevando che l’ordinanza cautelare n. 9/2025 aveva disposto un mero riesame dell’istanza senza imporre esiti vincolati, e che il Comune aveva adottato un provvedimento autonomo sorretto da motivazione articolata e coerente. Quanto alla natura del vizio, la Corte ha confermato la qualificazione come vizio sostanziale, afferente all’assetto urbanistico complessivo e non a mere irregolarità procedimentali, conforme ai giudicati e preclusiva dell’applicazione dell’art. 38. Infine, ha ritenuto insussistenti i dedotti vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento, poiché la determinazione comunale era fondata su una perizia tecnica aggiornata che aveva accertato la possibilità della demolizione mediante tecniche controllate, valutazione rientrante nella discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Le spese sono state compensate per la particolare natura della controversia.
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Nota della Redazione
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