Inammissibile il ricorso avverso la decadenza dall’assegnazione di sede farmaceutica senza impugnazione degli atti sopravvenuti (TAR Abruzzo n. 294 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di una sede farmaceutica è inammissibile quando il ricorrente non abbia impugnato, con motivi aggiunti, gli atti sopravvenuti che hanno condotto alla nuova assegnazione della sede e al riconoscimento della titolarità in favore di altri concorrenti: l’eventuale annullamento della decadenza gravata non potrebbe comunque soddisfare l’interesse del ricorrente, ormai definitivamente leso dagli atti successivi non impugnati. Nel merito, l’art. 2 della legge n. 475/1968 disciplina esclusivamente la revisione del numero di farmacie spettanti a ciascun Comune in base alle rilevazioni demografiche ISTAT, secondo il criterio indicativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti, e non la perimetrazione delle zone farmaceutiche, che è oggetto del diverso procedimento di cui all’art. 5 della legge n. 362/1991, di competenza di Regioni e Province autonome, sentiti il Comune e l’unità sanitaria locale. La revisione delle circoscrizioni in conseguenza di mutamenti demografici è cosa diversa dalla revisione delle zone in conseguenza dell’indisponibilità dei locali.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato, in forma associata, al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti indetto dalla Regione nel 2012, ottenendo all’esito del terzo interpello l’assegnazione della sede n. 2 del Comune di Luco dei Marsi, con determinazione del 9 maggio 2022 che fissava il termine di 180 giorni per l’apertura, a pena di decadenza. A fronte dell’istanza di proroga presentata dalla sola ricorrente per la mancanza di locali idonei, la Regione dichiarava la decadenza dall’assegnazione con determinazione del 21 novembre 2022. La sede, non assegnata nel quarto interpello, veniva successivamente accettata da altra candidatura associata nell’ambito del quinto interpello, con assegnazione definitiva del gennaio 2024 e autorizzazione all’apertura del giugno 2024. Il ricorso avverso la decadenza veniva respinto in sede cautelare sia in primo grado che in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti né gli atti del quinto interpello, né la determinazione di assegnazione definitiva alla nuova candidatura, né il successivo riconoscimento della titolarità e autorizzazione all’apertura: l’eventuale annullamento della decadenza non avrebbe potuto comunque soddisfare l’interesse della ricorrente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto il ricorso infondato, confutando la tesi della ricorrente circa l’esistenza di un obbligo del Comune di avviare un procedimento di revisione della perimetrazione delle zone farmaceutiche. L’art. 2 della legge n. 475/1968, infatti, non riguarda la perimetrazione delle zone nell’ambito del territorio comunale, ma solo la revisione del numero di farmacie spettanti a ciascun Comune, secondo il criterio di una ogni 3.300 abitanti, criterio che — come precisato dalla giurisprudenza citata — non è volto a dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi, non essendo gli utenti tenuti a servirsi della farmacia della propria zona di residenza.
Quanto alla diversa procedura di cui all’art. 5 della legge n. 362/1991, il Tribunale ha chiarito che la nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, in caso di mutamenti nella distribuzione della popolazione, spetta a Regioni e Province autonome e non al Comune. Nel caso di specie, inoltre, l’istanza del 21 ottobre 2022 era diretta alla Regione per ottenere una proroga del termine di apertura e non poteva essere intesa come istanza ex art. 5 rivolta all’ente competente.
Infine, la circostanza che la nuova assegnataria abbia ottenuto l’autorizzazione all’apertura in un locale all’interno della perimetrazione della sede n. 2 ha dimostrato l’infondatezza dell’assunto circa l’indisponibilità di locali idonei nella zona. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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