Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche: la disciplina transitoria del d.l. n. 20/2023 (TAR Abruzzo n. 246 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce provvedimento impugnabile la comunicazione con cui la questura informa che la normativa vigente non prevede la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, quando è resa in risposta a una specifica istanza di conversione e determina un arresto procedimentale. Inoltre, il regime transitorio di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito con l. n. 50/2023, si applica non alle istanze di conversione, ma a quelle con le quali lo straniero ha ottenuto il titolo di soggiorno da convertire. Ne consegue l’illegittimità del diniego che ometta di verificare l’applicabilità della disciplina previgente, di cui all’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998, per i permessi rilasciati a seguito di istanze presentate prima dell’entrata in vigore della riforma.
Il Fatto
Un cittadino pakistano impugnava il provvedimento con cui la Questura di Teramo aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato. L’istanza era stata presentata il 20.06.2025, mentre il titolo da convertire era stato richiesto il 12.10.2022, ottenuto il 28.11.2023 e rinnovato fino al 21.05.2025. La questura motivava il diniego con la sola circostanza che la normativa vigente non prevede più la conversione di tale tipologia di permesso.
Il ricorrente contestava l’illegittimità del provvedimento sia per profili procedimentali sia per la mancata applicazione del regime transitorio introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che la domanda di conversione dovesse essere valutata alla luce della disciplina previgente, in quanto il permesso da convertire era stato richiesto prima dell’entrata in vigore della riforma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, secondo cui la comunicazione del 28.07.2025 avrebbe avuto natura meramente informativa e non provvedimentale. Il Collegio ha precisato che la natura di un atto va valutata non solo in base al suo contenuto testuale, ma anche in relazione all’istanza a cui dà riscontro: quando dall’atto deriva un arresto procedimentale che impedisce di pervenire all’epilogo naturale del procedimento, esso equivale a un provvedimento di diniego ed è quindi impugnabile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che, trattandosi di un provvedimento a natura discrezionale, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. L’omissione di tale comunicazione integra una violazione procedimentale invalidante ex art. 21-octies della l. n. 241/1990.
Sul piano sostanziale, il TAR ha ricostruito il quadro normativo: la conversione del permesso per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, prevista dall’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), del d.lgs. n. 286/1998, è stata abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 20/2023. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo ha introdotto una clausola di salvezza per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto o per i casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, 20/03/2026, n. 2397, ha chiarito che l’espressione “istanze presentate” si riferisce non alle domande di conversione, ma a quelle con le quali si è ottenuto il titolo di soggiorno da convertire. Nel caso di specie, l’istanza per il permesso per cure mediche era stata presentata il 12.10.2022, quindi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. La questura avrebbe pertanto dovuto applicare il regime transitorio ed esaminare l’istanza di conversione alla luce della disciplina previgente. Il mancato esame nel merito dei requisiti per la conversione ha determinato l’illegittimità del diniego, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento impugnato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.