Elusione di giudicato e preavviso di rigetto nell’acquisizione sanante (TAR Abruzzo n. 181 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera comunale che definisce il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, riconoscendo l’uso pubblico su aree private, costituisce provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di acquisizione sanante ed è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo. L’accertamento del carattere pubblico di una strada non eccede la giurisdizione amministrativa quando costituisce presupposto del provvedimento impugnato. In tale procedimento, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 determina l’annullamento del diniego, poiché la complessità degli accertamenti istruttori rende concretamente utile il contraddittorio procedimentale, con regressione del procedimento e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di alcune particelle nel Comune di Avezzano, avevano presentato istanza ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per ottenere l’acquisizione sanante di aree su cui, nel tempo, erano state realizzate opere pubbliche senza decreto di esproprio. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il TAR Abruzzo, con sentenza n. 94 del 2021, aveva accertato l’illegittimità dell’inerzia e condannato il Comune a definire il procedimento.
In ottemperanza, il Consiglio Comunale adottava la delibera n. 33 del 2021, con cui riconosceva l’esistenza di un uso pubblico sulle particelle per possesso ab immemorabili o dicatio ad patriam, implicitamente rigettando l’istanza. Avverso tale atto i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo violazione ed elusione del giudicato, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente interpretato il provvedimento impugnato, qualificandolo come atto implicito di rigetto dell’istanza ex art. 42-bis: il riconoscimento dell’uso pubblico è logicamente incompatibile con la pretesa occupazione sine titulo, e la volontà provvedimentale risulta univoca. Il Collegio ha richiamato i presupposti elaborati dalla giurisprudenza, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 237 del 2025, e ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per la ricostruzione inferenziale della volontà tacita dell’Amministrazione.
Da tale qualificazione discende il rigetto delle eccezioni di rito: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’accertamento sull’uso pubblico è meramente presupposto rispetto all’esercizio del potere, e l’atto è immediatamente lesivo in quanto definitivo. Il TAR ha citato Cons. Stato, Sez. VII, n. 2905 del 2022 sul riparto di giurisdizione in materia di strade.
Nel merito, è stata ritenuta infondata la censura di elusione del giudicato: la sentenza n. 94 del 2021 non imponeva l’accoglimento dell’istanza, ma lasciava al Comune il potere discrezionale di valutazione, che poteva legittimamente concludersi con il rigetto.
È stata invece accolta la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Collegio ha rilevato che non era stato inviato il preavviso di rigetto e che tale omissione aveva concretamente precluso ai ricorrenti ogni possibilità di interlocuzione, in una vicenda caratterizzata da accertamenti complessi su documenti risalenti e di controverso valore probatorio. Non era applicabile il regime di cui all’art. 21-octies, non potendosi ritenere la decisione vincolata, e il TAR ha citato TAR Napoli, Sez. V, n. 4442 del 2019 sul valore sostanziale delle garanzie partecipative.
L’accoglimento ha comportato l’assorbimento del terzo motivo e l’annullamento dell’atto, con regressione del procedimento: il Comune dovrà rideterminarsi sull’istanza, previa comunicazione dei motivi ostativi. Le spese sono state compensate per la specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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