Tetti di spesa sanitaria e pazienti mielolesi: esclusione della spending review per strutture in regime di supplenza pubblicistica (TAR Abruzzo n. 177 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le regole ordinarie di formazione dei tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate, ivi inclusa la riduzione del 5,65% di cui all’art. 15, comma 14, primo periodo, d.l. n. 95/2012, non trovano applicazione con riferimento alle prestazioni erogate da un organismo privato che svolga un ruolo di supplenza pubblicistica, quale unico soggetto in grado di garantire un percorso assistenziale essenziale e infungibile. In tal caso, la decurtazione deve essere applicata solo alla parte del budget relativa alle prestazioni ordinarie, con esclusione di quelle specialistiche contraddistinte da uno specifico codice, la cui remunerazione resta integralmente dovuta.
Il Fatto
Una casa di cura privata, accreditata dalla Regione Abruzzo e unica struttura regionale in grado di ospitare i pazienti mielolesi nella fase post-acuta, impugnava il decreto commissariale che, rettificando i precedenti provvedimenti, incrementava solo parzialmente il tetto di spesa per gli anni 2014 e 2015. La ricorrente deduceva che l’Amministrazione aveva erroneamente applicato la riduzione del 5,65% all’intero ammontare del budget di riferimento, senza escludere le prestazioni rese ai pazienti mielolesi, per le quali era stata riconosciuta la sua funzione di supplenza pubblicistica con sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamando la propria sentenza n. 458/2013, passata in giudicato, ha ribadito che la struttura ricorrente svolge un ruolo di supplenza pubblicistica per la cura dei pazienti mielolesi, essendo l’unica in Regione a poter garantire tale percorso assistenziale, formalizzato con decreto commissariale che collega i reparti di neurochirurgia e rianimazione pubblici all’unità spinale della casa di cura.
Il Collegio ha quindi affermato che le regole ordinarie di formazione dei budget non possono trovare applicazione quando risultino incompatibili con una efficace regolazione dei meccanismi erogativi affidati all’unico organismo in grado di operare, richiamando il carattere essenziale e infungibile delle prestazioni e l’eventuale ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione in caso di finanziamenti non consoni.
Conseguentemente, il Commissario ad acta non avrebbe dovuto applicare la riduzione del 5,65% alle prestazioni “codice 28”, ma solo alla parte del budget relativa alle operazioni ordinarie. La decurtazione su un ammontare più basso avrebbe determinato un tetto di spesa maggiore rispetto a quello indicato nell’atto impugnato, rendendo illegittima la tabella che fissava il budget per gli anni 2014 e 2015 in misura inferiore.
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Nota della Redazione
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