Emersione dei rapporti di lavoro: solo il datore di lavoro può impugnare il diniego per incapienza reddituale (TAR Abruzzo n. 165 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, il provvedimento di rigetto della domanda motivato esclusivamente con riguardo alla incapienza reddituale del datore di lavoro lede unicamente la posizione giuridica di quest’ultimo. Ne consegue che il lavoratore, la cui istanza di regolarizzazione sia stata respinta per tale ragione, non è legittimato ad impugnare il diniego, difettando della titolarità della situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa. La verifica del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto interministeriale del 2020, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, ma solo nel caso in cui questi abbia presentato una dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza, sicché l’agevolazione è esclusa ove risulti la presentazione di plurime istanze.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di regolarizzazione presentata, tramite un CAF, nell’interesse di una lavoratrice addetta all’assistenza di una persona invalida al 100%. Con il provvedimento impugnato, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto l’istanza, rilevando l’insussistenza dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro, la cui ultima dichiarazione dei redditi risaliva al 2013. Avverso tale diniego proponeva ricorso il lavoratore, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di rigetto risultava motivato esclusivamente con riferimento alla carenza reddituale del datore di lavoro. Da tale circostanza il Tribunale ha fatto discendere il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, condividendo i precedenti della sezione in materia.
Ad avviso del TAR, infatti, la posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa dal diniego appartiene unicamente al datore di lavoro, il quale è l’unico soggetto titolare dell’interesse a contestare un provvedimento che lo riguarda direttamente sotto il profilo reddituale. Il lavoratore, al contrario, non è titolare della situazione giuridica fatta valere in giudizio, con la conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione all’azione.
Il Collegio ha, infine, osservato come il ricorso sia comunque infondato nel merito. Nessun rilievo poteva, infatti, attribuirsi alla dedotta violazione dell’art. 9, comma 5, del decreto interministeriale del 2020, che esclude la verifica dei requisiti reddituali per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell’autosufficienza. Detta deroga, di carattere eccezionale, presuppone che il datore di lavoro presenti la dichiarazione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza, mentre nella specie dagli atti di causa era emerso che l’interessata aveva presentato due distinte istanze di regolarizzazione. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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