Diniego di variante con aumento volumetrico: l’atto plurimotivato regge se non tutte le ragioni sono censurate (TAR Abruzzo n. 161 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, che si regge su una pluralità di ragioni tra loro autonome e idonee a sostenere ex se la decisione, la mancata impugnazione di una di tali motivazioni rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, poiché, pur in caso di accoglimento delle residue doglianze, l’atto rimarrebbe intangibile in forza della motivazione non censurata. Il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è correttamente assolto quando l’Amministrazione menziona le osservazioni del privato e le respinge entrando nel merito delle stesse, senza limitarsi a formule stereotipate. La legittimità del diniego di permesso di costruire va verificata secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento della richiesta, non a quella sopravvenuta.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni e fabbricati in area “Fonte Eremita” del Comune di Roccaraso, avevano ottenuto il permesso di costruire n. 6 del 17 settembre 2020 per il completamento di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente senza aumento volumetrico. Successivamente avevano richiesto una variante al titolo, domandando l’autorizzazione a realizzare il completamento della ricostruzione con aumento volumetrico di circa il 65% (559,05 mc) in applicazione della L.R. 49/2012, con delocalizzazione di parte delle volumetrie su altra area ricadente in Zona “O” del PRG.
Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la memoria procedimentale dei privati, emetteva il diniego definitivo. I ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo tre motivi: violazione del principio della partecipazione procedimentale, errori motivazionali e istruttori, violazione dei principi di proporzionalità e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito. Sul primo motivo, concernente il dedotto vizio procedimentale per mancata considerazione delle osservazioni, il Collegio ha osservato che il Comune non si è limitato a formule di stile, ma ha menzionato e respinto le controdeduzioni entrando nel merito, specificando perché le osservazioni prodotte non superassero i motivi ostativi già comunicati.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il diniego impugnato è un atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome: il contrasto con le Norme di Attuazione del PAI per l’area a pericolosità elevata (P2), che non consente incremento del carico urbanistico; l’assenza dei presupposti per la delocalizzazione volumetrica di cui al comma 9 dell’art. 5 del d.l. 70/2011, mancando un’area urbana degradata; la destinazione a “Zona O” del PRG. I ricorrenti hanno censurato solo alcune di queste ragioni, nulla deducendo in particolare sul contrasto con la disciplina PAI e sull’assenza dei presupposti per la dislocazione volumetrica. Le argomentazioni relative al PAI, svolte solo con la memoria del 16 settembre 2025, non possono supplire tale mancanza, poiché la memoria non può introdurre nuove censure.
In via di completezza, il Collegio ha comunque ritenuto infondata la censura relativa alla natura di “mera ristrutturazione” dell’intervento. La variante richiesta prevedeva la realizzazione di una costruzione con volumetria ridotta sull’originaria area di sedime e la delocalizzazione della volumetria residua e dell’aumento su particelle diverse, per edificare tre ulteriori fabbricati residenziali. Trattandosi di edificazione di nuovi e distinti immobili su area diversa, l’inquadramento corretto è quello di nuova costruzione. Il richiamo alla sentenza del CGARS n. 422/2025 è stato ritenuto inconferente, in quanto quel precedente concerneva la demolizione di un manufatto e la ricostruzione in un distinto terreno senza moltiplicazione degli immobili.
Quanto al terzo motivo, la censura di disparità di trattamento è stata respinta: i ricorrenti non hanno evidenziato gli elementi di analogia tra le situazioni richiamate (ristorante, villini autorizzati con permessi del 2016) e l’intervento richiesto, caratterizzato da delocalizzazione e aumento volumetrico in zona a destinazione verde. Infine, il Collegio ha rilevato l’irrilevanza della sopravvenuta classificazione dell’area come zona F1A nel nuovo PRG, applicandosi il principio del tempus regit actum alla verifica di legittimità del diniego. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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