Emersione dal lavoro irregolare: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 156 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa all’udienza di discussione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia prescinde dall’esame del merito della controversia, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiare natura dell’interesse fatto valere dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una lavoratrice dipendente, del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), dalla cooperativa datrice di lavoro in suo favore. Il diniego, fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, era stato preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo rileva che, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, resa nel corso del giudizio, assume rilievo decisivo ai fini della definizione del processo.
Richiamato il principio della domanda, il Collegio ritiene che la manifestazione di volontà della parte di non coltivare ulteriormente l’azione comporti la sopravvenuta carenza dell’interesse a ottenere una pronuncia nel merito. La declaratoria di improcedibilità costituisce, pertanto, l’esito processuale obbligato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, valorizzando la peculiare natura dell’interesse sostanziale fatto valere dalla ricorrente, connesso alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. La decisione si conclude, infine, con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e con la disposizione di oscuramento delle generalità delle parti, a tutela dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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